Transizione 1985
La stessa legge che introduce nuove garanzie (controllo antici pato in via di riesame), riconosce contestualmente che il carcere preventivo non serve soltanto al processo, ma sopperisce altresì a esigenze di prevenzione sia speciale, sia generale (esigenze cui do vrebbe provvedere — in un fisiologico assetto del sistema — una sanzione penale adeguata e tempestiva). Questa consacrazione di un istituto processuale con finalità riconducibili a una natura di carat tere “ sostanziale ” costituisce — a mia opinione — una punta A" iceberg rispetto alla più generale tendenza a gestire il processo e i suoi istituti, non già come accertamento, ma come mezzo atipico, autonomo e anticipato di controllo sociale. Preme ricordare che tutto ciò è avvenuto con il placet della Cor te di Cassazione. Dal canto loro, le sentenze ben note 17/1974, 88/1976 e 1/1980 della Corte Costituzionale ammettono che il carcere preventivo integri, non solo una cautela processuale ma anche la “ risposta ” a una «allarmante recrudescenza della criminali tà». Ancor più significativa, forse, la sentenza 15/1980, nella quale i giudici della Consulta — «replicando» a ordinanze del giudice Palombarini e di altri — lasciano emergere una contraddi zione davvero insanabile, nella sostanza, e significativa: la Corte, con quel provvedimento, si spinge là dove neppure il legislatore fascista aveva osato. In quella decisione del 1982 si riconosce che le disposizioni su un carcere preventivo così concepito (ossia, per l ’ appunto, come strumento destinato a perseguire finalità anche “ sostanziali ” ) possono avere efficacia retroattiva e possono essere usate per “ colpire ” fatti anteriori all ’ entrata in vigore del nuovo regime normativo. Da un lato, dunque, l ’ avallo a un uso “ sanziona- torio ” (sia pure in senso lato) della carcerazione o custodia preven tiva. Dall ’ altro: esclusione di queste misure dai criteri fondamentali che regolano la successione nel tempo delle disposizioni penali. Non v ’ è tempo per addentrarsi qui ulteriormente in questa problematica, peraltro nota, ma vai forse la pena di insistere in un rilievo: questa metamorfosi, se non si è inaugurata nel periodo successivo al 1974, tuttavia esce certo aggravata da ciò che si è verificato in tali anni, a livello normativo, di prassi e di giurispru denza, anche della Corte Costituzionale. 4. Ci stiamo abituando — dicevo — sul piano del costume giudiziario, a fare i conti con un processo penale che è portato a tradire se stesso; che è sempre meno accertamento e sempre più un 113
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