Transizione 1985

mezzo autonomo e diretto di controllo sulla collettività, oltre che sull ’ individuo. Con questo ordine di rilievi mi sto riallacciando a considerazio ni assai elementari su cui da tempo credo doveroso insistere: osser vazioni banali e scontate. Ma anche i rilievi elementari sono da riproporre con riguardo alla problematica dell ’ emergenza e alle ideologie che essa ha partorito o rafforzato. Vorrei riferirmi, così, alle obiettive e crescenti disfunzioni generali che viziano oggi, innegabilmente, il rapporto diritto penale - processo. Ciò per evidenziare che la più allarmante emergenza — nell ’ amministrazio ne della giustizia penale — è attualmente rappresentata, forse, proprio da quel ruolo e da quella funzione oggettivamente distorta che sono venuti assumendo — nel nostro contesto sociale — gli istituti della procedura penale. Il discorso accennato e che mi sta a cuore, in estrema sintesi è il seguente: si dà una regola basilare ed essenziale per cui — in un sistema penale corretto — il processo deve svolgere soltanto un ruolo di cognizione e di accertamento. Questa regola ci viene dall ’ il luminismo; dalla Rivoluzione francese; dalla migliore tradizione ottocentesca. Al tempo stesso — e qui forse la nostra riflessione può progredire — ogni società ha un insopprimibile bisogno di assicurare certi valori e, perciò, di reprimere certi comportamenti. Se non si riesce a soddisfare questa indiscutibile esigenza, di “ re primere ” col giudicato e con i “ trattamenti ” del diritto penale sostanziale, il sistema tende a produrre forme surroganee, per così dire; tende a scaricare quelle esigenze stesse per altre vie. Si inne sca, così, un meccanismo perverso che stravolge il ruolo degli istituti processuali e che rovescia quel rapporto fisiologico (cui mi riferivo e da tutti ben conosciuto) che dovrebbe correre fra diritto e procedura: quest ’ ultima diviene mezzo di stigmatizzazione anticipa ta e, come accennato, di “ controllo sociale ” atipico, autonomo, diretto. Distorsioni del genere possono risultare ingigantite: in ragione, sia di particolari urgenze nell ’ aggredire certe forme di criminalità, sia dell ’ enfasi con cui si sono richiesti alla magistratura sempre maggiori ruoli di «supplenza», sia anche in rapporto (in misura proporzionale) all ’ inefficienza dell ’ apparato giudiziario nel funzionare per le vie normali. Se queste opinioni risultano attendibili e presentano qualche fondamento, ne deriva un corollario non trascurabile: l ’ efficienza dell ’ apparato — oltre a integrare pur sempre uno scopo positivo di per sé — costituisce attualmente anche un obiettivo essenziale e 114

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