Transizione 1985

ordinamento che è incapace di assicurare celerità all ’ accertamento definitivo, toglie — per ciò stesso — efficacia ai “ trattamenti ” irrogati col giudicato. Il sistema tende così — pressoché inevitabil mente — a recuperare rimedi atipici attraverso le misure cautelari, attraverso la comunicazione giudiziaria, attraverso atti istruttori, attraverso i primi indirizzi delle indagini, e via discorrendo. Oggi — nello scorcio di queste battute dedicate alle cause di palesi disfunzioni — penserei significativo almeno un cenno a due ulteriori aspetti. In primo luogo c ’ è da segnalare l ’ inadeguatezza e la conseguente insoddisfazione di molti per il quadro e per la gerarchia dei valori tutelati dal codice penale e dalle leggi speciali; con conseguenti indirizzi a sopperire, ancora una volta, sul piano del processo, attraverso forme di intervento atipiche e anomale, indirizzate alla tutela di valori «diversi». Fu questo — lo ricordia mo tutti — il significato più autentico, con cui — specialmente durante gli anni “ sessanta ” — si teorizzò quell ’ « uso alternativo del diritto» cui si riguarda oggi troppo ingenerosamente, mentre era quanto meno genuino l ’ impulso — in cui parecchi di noi credevano — diretto a dare un volto nuovo alla giustizia penale. È però innegabile che quelle teorizzazioni e quelle prassi opera tive (specie mescolandosi, nel periodo successivo e se è consentita la parola retorica, ai “ veleni dell ’ emergenza ” ), hanno rafforzato l ’ abi tudine verso un uso incongruo ed anomalo del processo. Ancora una volta: l ’ urgente necessità di affrontare i problemi del terrori smo o altre gravi forme di criminalità e la crescente inefficienza del l ’ apparato giudiziario hanno accentuato simile tendenza. Fra le cau se di cui discorriamo, si colloca, dunque, pure il crescente “ alibi ” di lasciar affrontare o di scaricare o di pensare che possano essere sciolti — sul piano giudiziario, anziché nelle loro sedi naturali — molteplici vecchi nodi, aggrovigliati e incancreniti. E di presentarli tutti come situazioni d ’ emergenza, da affrontare quasi esclusiva- mente con le armi affilate del processo. Paghiamo così, sul piano della prassi, e con innegabili forzature, disfunzioni esterne al sistema giudiziario: per ricercare, attraverso gli istituti del processo, bonifiche in molti casi improbabili, ossia per tentare, col processo, «risposte istituzionali» che dovrebbero venire per altre vie. Questi rilievi ci risospingono al concetto, in parte inflazionato, di «supplenza», la quale — accanto a grandi benemerenze guadagnate dalla magistratura — determina anche allarmanti deviazioni di ruoli. Anzi, direi che si può segnalare oggi una considerazione ulteriore, nel senso che, ormai, si è delineato un 116

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