Transizione 1986
zioni telefoniche); le attività implicanti un arbitrato tra interessi sociali contraddittori (ripartizione di finanziamenti pubblici); la valutazione di una serie di attività pubbliche (un passo importante in questa direzione è stato compiuto con la creazione — legge del 26 gennaio 1984 sull ’ insegnamento, art. 65 — di un comitato nazionale di valutazione le cui regole di organizzazione e di funzio namento sono state precisate con decreto del 21 febbraio 1985); infine, certe forme di regolamentazione economica. Tuttavia, la moltiplicazione delle autorità amministrative indi pendenti comporterebbe un danno nei termini, ad un tempo, di appesantimento e di banalizzazione della loro azione: G. Braibant si domandava nel 1979 “ se questo tipo di istituzioni rafforza effet tivamente il sistema di protezione delle libertà o se non abbia piuttosto l ’ effetto di appesantirlo ” . Più queste autorità saranno numerose, più esse si confonderanno con il paesaggio amministrati vo e troveranno difficoltà ad assicurarsi il sostegno dell ’ opinione pubblica. Pertanto, in un regime democratico, è compito dei gover nanti definire i grandi orientamenti dell ’ azione dello Stato. Di con seguenza la zona di possibile estensione delle autorità indipendenti non è illimitata — salvo orientarsi verso un “ governo dei saggi ” la cui legittimità non sarebbe più forte di quella del “ governo dei giudici ” . In questa situazione, e con queste riserve, le autorità amministrative indipendenti hanno tuttavia un ruolo importante e positivo da giocare per la protezione e la garanzia delle libertà dei cittadini. {traduzione di Maurizio Viroli) 1. J. Chevallier, Science administrative, PUF, 1986, pp. 339-340. 2. Rapport de la Commission Informatique et Libertés, La doc. fran^aise, 1975, p. 89. 3. J. Frayssinet, P. Kayser, La loi du 6 Janvier et le decret du 17 juillet 1978, «Revue de droit public», (d ’ ora in avanti R.D.P.), 1979, pp. 672 sgg.; H. Maisl, Les nouvelles institutions administratives de Vinformatique, «Revue francaise de l ’ administration publique», 1980, pp. 198 sgg. 4. Il rapporto Vedel (rapporto al Consiglio economico e sociale del 7 agosto 1979) aveva già preconizzato l ’ introduzione di una commissione per le operazioni di stampa dotata di poteri decisionali propri sotto il controllo del giudice amministra tivo. 5. Si veda in questo senso P. Sabourin, Les autorités administratives indépendan- tes, «Actualité Juridique-Droit Administratif», (d ’ ora in avanti A.J.D.A.), 1983, pp. 274 sgg. 24 Note
Made with FlippingBook Online newsletter creator