Transizione 1986

identici una proposta di revisione costituzionale che riduce le com petenze del Capo dello Stato o che abbrevia la durata del suo mandato. Il Presidente della Repubblica non può opporsi ed è obbligato a sottomettere a referendum il testo votato dalle due assemblee (art. 89 della Costituzione); e) le due assemblee possono mettere in stato d ’ accusa il Presi dente della Repubblica attraverso un voto concorde a scrutinio palese con la maggioranza dei membri delle due Camere. In questo caso il Presidente viene giudicato dall ’ Alta Corte di Giustizia com posta unicamente da parlamentari (art. 68). Per arrivare a questo si dovrebbe poter accusare il Capo dello Stato di alto tradimento, ed è impensabile che si arrivi a ciò. Queste due ultime procedure costituiscono un attentato alla posizione stessa del Capo dello Stato all ’ interno della Repubblica. Poiché gli avversari del Presidente contano bene di sostituirlo, è poco probabile che essi accettino di portare un attacco allo status costituzionale del Presidente della Repubblica. /) La congiuntura attuale permette al Capo dello Stato di sot tomettere a referendum una proposta di revisione costituzionale che riduca a cinque anni la durata del mandato presidenziale, ma solo a partire dalla successiva elezione presidenziale. Questa pro posta è stata in effetti votata dalle due assemblee più di dodici anni fa, ma il presidente Georges Pompidou l ’ aveva messa nel suo casset to. Tecnicamente è possibile riesumarla, ma una simile decisione esige l ’ approvazione del Primo Ministro, il quale potrà difficilmen te rifiutare, visto che il progetto di riforma è molto popolare. Vincendo il referendum, il Presidente della Repubblica guadagne rebbe in popolarità e prestigio. Potrebbe in questo caso essere tentato di dare le dimissioni e di sollecitare di nuovo il suffragio popolare, ma questa volta per un mandato di soli cinque anni. Il Primo Ministro potrebbe però ritardare la sua firma per permettere al Parlamento di votare un ’ altra proposta di riforma costituzionale sgradita al Capo dello Stato. In realtà nessuna di queste procedure potrebbe essere ragionevolmente utilizzata a me no che uno dei protagonisti (il Presidente della Repubblica o il Capo del Governo) non sia convinto che la propria popolarità è molto superiore a quella dell ’ altro. Se non c ’ è una simile consape volezza, entrambi hanno tutto l ’ interesse ad accordarsi e questa considerazione permette di avanzare alcune osservazioni sull ’ avve nire della Costituzione.

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