Transizione 1987

per fecondazione artificiale, o addirittura per intervento soprannaturale ad opera dei cosiddetti daemones incubi » (P. D ’ Avack, Il problema della fecon dazione artificiale nella dottrina canonistica classica e attuale, « Diritto Eccle siastico », 1949, p. 318. Al fondamentale studio di D ’ Avack devo molte informazioni circa la dottrina teologica e canonistica. 2. D ’ Avack, op. cit., p. 320. Come osserva D ’ Avack, il problema era « se in caso di seminatio virilis intra vas foemineum absque eiusdem penetratione il matrimonio dovesse considerarsi o meno consumato con tutte le sue conse guenze » (p. 319). Paolo Zacchia, medico del XVI secolo famoso tra l ’ altro per le sue opinioni circa l ’ animazione del feto, riteneva che le ipotesi di feconda zione senza congiungimento carnale fossero « deliria quaedam et nonisi risu dignae ». 3. G.B. Guzzetti, Fecondazione artificiale, « Enciclopedia cattolica », Roma, 1951, col. 1072. 4. A. Ballerini, D. Palmieri, Opus theologicum-morale, Prato, 1894; E. Be- rardi, Praxis Confessariorum, Bologna, 1893 (2a edizione). Per una più ampia disamina della trattazione di questi due teologi, cfr. l ’ interessante volume di J.C. Wakefield, Art fui Childmaking. Artificial Insemination in Catholic Theo- logy, Thè Pope John XXIII Center, St. Louis, Missouri, 1978, pp. 30 ss. Altre informazioni in materia si trovano nella mia tesi di dottorato, M. Mori, Problemi etico-giuridici delle nuove tecnologie riproduttive, Università degli studi di Milano, pp. 450 ss. 5. D ’ Avack, op. cit., p. 323. D ’ Avack comunque sottolinea che « sotto il profilo della logica giuridica questa nuova soluzione data al problema dalla dottrina e giurisprudenza attuali si presenta molto più coerente con la nozione che la fisiologia, il communis usus loquendi e la Chiesa hanno sempre avuto della copula coniugale » (p. 325). 6. D ’ Avack, op. cit., p. 325. 7. Infatti, poiché la bontà del fine non giustifica il mezzo, se il mezzo è illecito, allora il giudizio complessivo non può essere che negativo. A sostegno di quest ’ ipotesi può aver contribuito il fatto che Eschbach, il quale « proba bilmente non [fu] estraneo alla preparazione della risposta del S.to Uffizio » (M. Zalba, Aspetti morali e giuridici circa Vinseminazione artificiale, « La palestra del clero», 58, 1979, p. 31), sosteneva proprio tale opinione. 8. A. Vermeersch, De Castriate et de Vitiis Contrariis, Roma, 1921, 2a ed. Vermeersch è annoverato tra i maggiori teologi morali cattolici della prima metà del secolo. La posizione da lui proposta è stata sviluppata da G. Kelly, P. Tiberghien, R.P. Tesson, e altri. Per utili informazioni in materia, cfr. Wakefield, Artful Childmaking, cit., pp. 43 ss. 9. Il volume De sponsalibus et matrimonio di De Smet mostra con chiarezza tale cambiamento: nelle prime due edizioni (1909 e 1910) si vieta la feconda zione artificiale perché immorale è il mezzo per procurarsi il seme maschile; nella terza (1920) oltre all ’ immoralità del mezzo viene addotta l ’ immoralità intrinseca dell ’ atto stesso; mentre nella quarta edizione (1927) viene presen tata solo quest ’ ultima ragione. 10. Questa tesi è sostenuta da Wakefield, il quale annovera tra i vari fattori che hanno portato al cambiamento lo sviluppo della dottrina del matrimonio

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