Transizione 1987
romano » dell ’ 11 marzo 1987. Merita di esser osservato che il testo latino non è ancora disponibile e mi è stato riferito che la versione italiana è « ufficia le ». Nelle pagine seguenti faccio uso del testo pubblicato in « Civiltà cattoli ca », 21 marzo 1987, fascicolo n. 3282. Il numero romano tra parentesi dopo la citazione indica la pagina di tale rivista. 17. La diffusione del pluralismo e della tolleranza in materia riproduttiva dipende forse dal fatto che nell ’ Occidente si è (pressoché) risolto il problema « riproduttivo », dal momento che non ci sono più gravi difficoltà ad assicu rare la continuazione del gruppo. Tuttavia non intendo qui impegnarmi in analisi così complesse e difficili, e la mia tesi in questo saggio si basa sulla mera constatazione che di fatto nelle società occidentali moderne sembra valere il principio della mutua tolleranza e del pluralismo democratico per quel che concerne l ’ ambito dei diritti della famiglia. Anzi, talvolta sembra che la materia in proposito sia considerata essere (strettamente) « privata ». Il fatto che oggi sia diffuso questo principio, non deve tuttavia far dimentica re che un tempo alcune infrazioni contro la morale familiare erano severamen te punite, talvolta in maniera anche più grave dei delitti contro la persona. Ad esempio nella 'Divina Commedia i sodomiti sono puniti più severamente degli omicidi e dei suicidi. A me sembra che nella attuale concezione comune le violazioni dell ’ « ordine sessuale » siano ritenute poco gravi perché sono viste come frutto di « incontinenza » e non anche di « bestialità ». Per altre indicazioni circa le pene in proposito cfr. E. Westermarck, Phe Origins and Development of Moral Ideas, Macmillan, London, 1917, voi. 2, capp. 40-43. La differenza (e la relazione) tra l ’ ambito del quinto e del sesto Comanda mento è ben formulata da F. Maccono (Il valore della vita, SEI, Torino, 1921, voi. 2, p. 108), il quale osserva che il « quinto mira alla conservazione dell ’ individuo e della integrità del corpo; questo (cioè il sesto) all ’ integrità del buon costume e alla conservazione della specie umana ». Si può infine osservare che talvolta la formulazione del sesto Comandamento è « non forni care » o anche « non commettere atti impuri », formulazioni con cui si cerca di rendere il latino « non moechaberis » (Es., 20, 14). Come si osservava un tempo, « Sextum decalogi praeceptum explicite quidem solum adulterium (moechiam), implicite vero quamcunque luxuruam externam... ÌAoechiam pro- hibens hoc praeceptum prohibet omne id, quod ordinatae propagationi gene ris humani contrarium est: ad moechiam enim tamquam actum principalem ordinatae propagationi contrarium haec omnia reducuntur » (H. Noldin, De Sexto Praecepto et de Usu Matrimonii, Oeniponte, Ratisbonae, 1915, XV edizione, p. 1). Merita di essere osservato infine che negli ultimi anni, dal punto di vista esegetico, si tende ad osservare che « la proibizione dell ’ adulterio è anche e innanzitutto un comandamento che protegge i discendenti legittimi di un uomo e della sua stirpe ... [e che il verbo aramaico relativo] è usato sempre e solo per indicare l ’ adulterio in senso specifico, e mai per altre colpe di impudicizia. Quindi queste non sono comprese nella proibizione dell ’ adulte rio, anche se in Israele non furono mai considerate lecite ... Ancor meno [tale comandamento] è una norma concernente i comportamenti sessuali sregolati in genere, poiché la sua stessa terminologia lo esclude. Esso proibisce solamente la violazione di un matrimonio, considerandola una trasgressione molto grave e socialmente pericolosa dei diritti e della gioia di vivere del cittadino » (H.
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