Transizione 1987

Schungel-Straumann, Decalogo e comandamenti di Dio, Paideia, Brescia, 1977, rispettivamente alle pp. 62, 64 e 66). 18. La prospettiva qui proposta considera i due schemi di regolazione solo per il caso dei « diritti della famiglia ». Altri autori ritengono che gli stessi problemi si presentano anche nel caso del « diritto alla vita » come in ogni altro ambito della moralità. A me sembra che tale estensione sia eccessiva e porti a un radicale scetticismo che è insostenibile, ma non esamino tale problema in questa sede. 19. Il fatto che la scelta sia « personale » va inteso non in senso debole, indicante che la scelta è compiuta « dalla persona »; quanto in senso forte indicante che la scelta è « sottratta alla discussione intersoggettiva ». Anche nel caso della conoscenza empirica, una percezione è « personale » nel senso che è percepita « dalla persona »; ma ciononostante si presuppone che essa non sia « sottratta alla discussione intersoggettiva » dal momento che si crede ci si possa (in qualche senso) « sbagliare », o comunque si possano avere percezioni (sensoriali) « inadeguate ». Nel nostro caso, invece, quando si dice che la scelta è « personale » si intende dire che la persona costituisce (crea, inventa) la « giustizia » attraverso la sua scelta, la quale proprio per questo è « indiscutibile », cioè sottratta a discussione intersoggettiva. 20. S. Toulmin, Thè Piace of Reason in Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 1950, p. 153 (trad. it., Ragione e etica, Ubaldini, Roma, 1970, p. 164). La presentazione di questa prospettiva deve molto alla trattazione di Toulmin, che resta una delle migliori oggi disponibili. 21. Al riguardo deve esser chiaro che nella definizione di «danno» non possono essere incluse le violazioni ad un particolare codice morale, perché altrimenti si avrebbe una circolarità dell ’ intera proposta. 22. È probabile che per dare tale giustificazione « razionale » del caso crucia le si ricorra a ragioni psicologiche (sia di psicologia empirica, sia di psicologia filosofica), o anche ad una concezione antropologica generale o addirittura a una visione del mondo e ad una intera metafisica. Una acuta e argomentata difesa dell ’ idea che afferma la possibilità (almeno « di principio ») del « con fronto » tra « universi culturali » si trova nel denso volume di R. Trigg, Reason and Commitment, Cambridge University Press, Cambridge, 1973. A questo punto si può osservare che chi sostiene questa prospettiva può ancora osservare che in pratica nelle attuali condizioni storico-sociali non si cerca tale « confronto » tra le varie morali familiari disponibili perché il « costo » del confronto risulta essere superiore al « beneficio » atteso. 23. Per una difesa di quest ’ ultima prospettiva, cfr M. Mori, Utilitarismo e morale razionale, Giuffrè, Milano, 1986. Anche l ’ ultimo Russell ha sostenuto posizioni simili, come ho messo in luce in M. Mori, Introduzione, in B. Russell, Un'etica per la politica, Laterza, Bari-Roma, 1986. 24. Tale qualificazione è richiesta perché in proposito non c ’ è alcuna neces sità. Di fatto dalla posizione che afferma la « neutralità del diritto » si può trarre tanto la « tolleranza democratica » quanto l ’ « autoritarismo dittatoria le ». Ho esaminato questo problema in M. Mori, Utilitarismo, morale e diritto, Milano, 1984, pp. 261-287. 25. Per un chiaro esempio in questa direzione, cfr. L. Rossi, Liberalizzazione 75

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