Transizione 1987

degli antifecondativi? , in L. Rossi, Nuove scelte morali, Cittadella, Assisi, 1972, pp. 161-171. Argomenti analoghi sono stati sviluppati nel caso del divorzio, della libera convivenza di persone non sposate, della prostituzione, ecc. Può darsi che in futuro esso venga (o possa venire) utilizzato per la legalizzazione del matrimonio tra omosessuali, della bigamia, e di altre prati che che oggi sono considerate « socialmente dannose ». 26. Pertanto l ’ opportunità e i limiti dell ’ applicazione del principio del « mi nor male » dipendono da vari fattori empirici, come ad esempio la diffusione effettiva del « male » da tollerare, la realistica possibilità di toglierlo, la rispondenza dei cittadini alla legge, la situazione generale della società, ecc. Questi sono problemi importanti concernenti la politica legislativa. Può darsi che talvolta i danni sociali attesi derivanti da una nuova pratica siano così grandi da portare a vietare anche penalmente la pratica stessa (come ad esempio sembra che oggi capiti per il caso della bigamia). 27. Per altre considerazioni in proposito, cfr. M. Mori, I limiti dell ’ etica senza verità, « Biblioteca della libertà », 99, 1987, pp. 67-76. In generale, al riguardo, si può osservare quanto segue: supponiamo ad esempio che si affermi che chi ha i capelli rossi non sia una persona o non sia un « indivi duo umano innocente »: ciò non solo susciterebbe la vivace opposizione di chi ha i capelli rossi, ma anche degli altri che verrebbero a temere di venire discriminati in forza di qualche altro criterio « arbitrario ». Per questa ra gione ci vuole il consenso « unanime », anche se questo non risolve la que stione concernente l ’ effettiva « adeguatezza » della nozione che gode tale consenso. Può infatti darsi il caso che il consenso verta su una nozione « sbagliata », come ad esempio è stato nel caso della schiavitù. 28. P. Singer e D. Wells, Rhe Reproductive Revolution, Oxford University Press, Oxford, 1984, pp. 195-196. 29. Infatti tale « confronto » comporta che la persona sia usata come mero « mezzo ». Inoltre si può osservare che nel caso della famiglia si può applica re il « minor male » perché, tutto sommato, la mutua tolleranza consente il benessere e la dignità dell ’ interessato, cosicché, come a volte si dice nel parlare comune, « se è contento lui ... » la questione è risolta. Nessuno infatti ha l ’ obbligo (« perfetto ») di raggiungere il « massimo » di sé, e pertanto si può tollerare anche una soluzione che non raggiunga l ’ « ottimo » o la « pie nezza ». Ma la cosa non vale più nel caso del diritto alla vita, dove non si tratta di far raggiungere alla persona il risultato « ottimo », ma gli si infligge un male positivo. Ciò non esclude comunque che — soprattutto nei momenti di transizione in cui nella società si diffonde una nuova concezione della « per sona » — si possa applicare per qualche breve periodo di tempo il principio del « minor male » anche all ’ ambito del diritto alla vita. Ad esempio, è noto che in certe parti dell ’ india è diffusa la pratica che impone alla moglie del marito morto di salire sul rogo assieme al cadavere. Tale pratica viola il diritto della donna, ma può darsi che ci siano casi (estremi) in cui l ’ introduzione drastica e repentina di un severo divieto in materia porti a danni sociali così gravi da consigliare una diversa strategia prima di giungere a tale risultato. Deve essere chiaro tuttavia che — oltre ad essere del tutto eccezionale — tale dilazio ne deve esser temporanea e accompagnata da altri mezzi al fine di far evolvere la situazione nel senso voluto.

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