Transizione 1987
30. Tale duplice qualificazione è avanzata solo da coloro che sostengono la non-neutralità del diritto. Questi infatti, ritengono che la neutralità del diritto in materia di famiglia sia accettabile in pratica e nelle attuali condizio ni storiche, in cui il problema della popolazione riceve determinate risposte. Tuttavia, essi non escludono ad esempio che in caso di guerra nucleare o di rapido cambiamento della situazione demografico-riproduttiva, le circostanze potrebbero cambiare così profondamente da rendere inaccettabile la neutralità del diritto. 31. In questa prospettiva l ’ AIH può essere ammessa solo nel caso « in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell ’ atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale » [5801. Al riguardo, anche se chiarisce che l ’ intervento medico è rispettoso della dignità delle persone solo quando è attuato dopo che l ’ atto coniugale « sia stato normalmente compiuto » [582], V Istruzione purtroppo non speci fica quali siano le « facilitazioni » e gli « aiuti », e la cosa darà senz ’ altro origine a discussioni. Merita infatti di essere ricordato che anche Pio XII aveva proposto una simile posizione, e l ’ interpretazione più condivisa era quella secondo cui tali « aiuti artificiali » fossero di due specie: « quelli destinati unicamente a facilitare l ’ atto naturale ... [come] l ’ introduzione di uno strumento nella vagina della donna per correggere alcune anomalie dei suoi genitali e, così, facilitare la copula normale; quelli destinati unicamente a procurare il raggiungimento del proprio fine all ’ atto naturale normalmente compiuto » (A. Boschi, Nuove questioni matrimoniali, Marietti, Torino, 1952, IV edizione, p. 338). Dubbia era la questione se si potesse estrarre il seme dalla vagina, o se questa costituisse una diversa « azione » che interfe risce in maniera illegittima col processo naturale. Gli stessi problemi e le stesse incertezze si ripresentano oggi nell ’ Itfr«z/o«. 32. La prima di queste posizioni sembra esser sostenuta da G.B. Guzzetti, Fecondazione « in vitro » e morale, « Federazione medica », 1984, pp. 13-19. L ’ altra è difesa in un penetrante contributo da O. O ’ Donovan, Begotten or Made?, Oxford University Press, Oxford, 1984, in cui, applicando il « prin cipio di totalità », si osserva che la sessualità nel matrimonio va vista com plessivamente come un tutto, e non frantumata considerandola solamente in relazione ai singoli atti (sessuali). 33. È importante la clausola « in pratica », perché chiarisce che la connessio ne tra la « intangibilità » (cioè « non deve esserci alcuna interferenza nel processo riproduttivo ») e la « inscindibilità » (« non si deve separare il significato unitivo da quello procreativo ») è di tipo causale (cioè empirico e contingente), e non di tipo « logico » (cioè necessario). La distinzione tra i due tipi di connessione è estremamente importante per il discorso che si intende proporre. Infatti, più sopra (nota 16) abbiamo visto che il sesto Comandamento esplicitamente vieta solo l ’ adulterio, ma « implicite vero quamcunque luxuriam externam ». Il problema verte proprio sul modo con cui individuare in che senso « implicitamente » vieta qualsiasi lussuria: se la connessione tra « intangibilità » e « inviolabilità » fosse di tipo « logico » o comunque una sorta di « sintetico a priori » della realtà biologica umana, allora, qualsiasi intervento in materia sarebbe senza dubbio vietato. Ma se la connessione è (meramente) « empirica », allora l ’ intero problema può e deve essere riesaminato. Infatti può darsi che i divieti che sono solo « empirica 77
Made with FlippingBook - Online catalogs