Transizione 1987
natura »), ora tutte le varie affermazioni diventano « dipendenti-dalla-teo- ria », la quale non è più in nessun senso « falsificabile ». Pertanto, se è vero che la difesa dell ’ inscindibilità deriva alla fin fine dal diritto naturale, non sembra che la nuova proposta offra davvero maggiori vantaggi, anche se non esaminerò oltre tale problema. 36. Questa tesi è stata abilmente sostenuta da E. Lecaldano in un intervento televisivo alla trasmissione « Speciale Tgl » il 14 marzo 1987. 37. In particolare Ylstruzione afferma che « la legge civile ... non potrà perciò legalizzare il dono di gameti tra persone che non siano legittimamente unite in matrimonio. La legislazione dovrà proibire inoltre, in forza del sostegno che è dovuto alla famiglia, le banche di embrioni, l ’ inseminazione post mortem e la “ maternità sostitutiva ” [585]. In questa sede discuto solamente il problema dell ’ AID, tralasciando gli altri. Spero comunque di fornire un modello di analisi che può essere esteso, mutatis mutandis, anche alla disamina degli altri problemi, come la « maternità sostitutiva », ecc. Preciso infine che con « sposi » o « coniugi » qui intendo due persone adulte e di sesso diverso che sono conviventi in maniera (abbastanza) stabile, indi pendentemente dal fatto che siano sposati anche legalmente. 38. Aristotele, Etica Nicomachea, 1161 b 19, (traduzione italiana di M. Zanatta, Rizzoli, Milano, 1986, voi. II, p. 751). Non intendo affatto qui sostenere che Aristotele abbia davvero difeso la teoria qui in esame, ma solamente notare che le sue parole possono essere intese in questo senso. Per la posizione di C. Fried, Right and Wrong, Harvard University Press, Cam bridge, Mass., 1977, pp. 152 e 153. 39. S. Lener, Una nuova insidia contro la famiglia e il matrimonio, « Civiltà cattolica », 1959, I, p. 137 e 138. È forse opportuno ricordare che la « natu ralità dei comportamenti umani » è richiesta dal principio d ’ inscindibilità e che Lener sottolinea la « specialità del diritto familiare; il quale, se pure non è da assimilare compiutamente al diritto pubblico, di questo ha tuttavia non poche né lievi caratteristiche » (Lener, Matrimonio, fedeltà coniugale e fe condazione artificiale, « Civiltà cattolica », 1959, III, p. 60). Per una più ampia esposizione e analisi critica della tesi di Lener, cfr. M. Mori, Problemi etico-giuridici delle nuove tecnologie riproduttive, op. cit., p. 134 ss. 40. H. Sidgwick, Thè Methods of Ethics, VII edizione, Dover, New York, 1966, p. 249. Posizione analoga sembra esser sostenuta da J.S. Mill, On Liberty, capitolo 5; e da E. Westermarck, Thè Origins and Development of Moral Ideas, op. cit. voi. I, p. 533. Una fine discussione e difesa di questa proposta si trova nell ’ interessante libro di J. Blustein, Parents and Children. Thè Ethics of thè Eamily, Oxford University Press, Oxford, 1982. Ulteriori approfondimenti in relazione ai lavori della Commissione Santosuosso, cfr. M. Mori, Problemi etico-giuridici delle nuove tecnologie riproduttive, cit., pp. 347 ss. 41. La situazione cioè sembra diventi analoga a quella del figlio «illegitti mo » o « adulterino », ed il « danno » al figlio va valutato in una prospettiva di questo tipo. Al riguardo, si deve aver cura di non far ricadere sui figli ulteriori pesi attraverso una legislazione che li penalizzi. Questa tendenza ha una lunga storia, come si desume dai resoconti sempre interessanti di E.
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