Transizione 1987

b) comitati nazionali il cui scopo è rappresentare la « coscienza etica » di una nazione; c) comitati ospedalieri, il cui scopo sembra potersi scindere se condo due linee di sviluppo: — la consulenza nelle situazioni eticamente conflittuali che tro vano origine nella pratica clinica; — la valutazione etica dell ’ esercizio dei nuovi poteri che lo sviluppo delle biotecnologie assegna alla medicina. Si potrebbe facilmente notare che mentre la prima linea corri sponde ad una impostazione descrittiva della funzione del Comita to, la seconda segue una impostazione di tipo prescrittivo secondo le classiche logiche dicotomiche della epistemologia della scienza, riguardo al ruolo del ricercatore e allo statuto della sua ricerca. Ci vogliamo soffermare brevemente sui Comitati ospedalieri. L ’ atto di nascita dei Comitati Ospedalieri è comunemente rico nosciuto nella sentenza emessa negli Stati Uniti nel 1976 dalla Corte Suprema del New Jersey sul caso Quinlan, una ragazza in coma profondo i cui genitori domandarono il distacco dal respira tore artificiale. La sentenza faceva esplicito riferimento ad un « Comitato di etica o organismo simile » nell ’ ospedale, al quale avrebbe dovuto essere sottoposto il caso. Poiché non esisteva al cun Comitato e tanto meno un organismo simile, la sentenza ne indusse più o meno rapidamente la strutturazione in vari ospedali nordamericani. Da quel momento in poi, in ormai più di dieci anni, i C.E.O. si sono moltiplicati, dandosi forme, contenuti e funzioni anche dissi mili gli uni dagli altri. Una delle opinioni che vengono sostenute riguardo alla funzione dei C.E.O. è che essi debbano svolgere un ruolo intermedio tra la decisione medica, che matura e trova at tuazione nell ’ interazione medico-paziente, e la legislazione statale. Le categorie funzionali che verrebbero così ad individuarsi, dandosi come obiettivo globale lo sviluppo della autonomia morale delle persone coinvolte, si svilupperebbero a tre livelli operativi: a} funzione decisionale nelle situazioni-tipo non ancora regola mentate e non risolvibili dalla sola professionalità medica b) funzione formativo-informazionale per i professionisti, i me dici e i paramedici e per i pazienti e i loro familiari c) funzione consultiva a vantaggio delle autorità mediche, ammi nistrative e morali degli ospedali. 90

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