Transizione 1987

ra verificata quando, oltre ai segni clinici della morte nei soggetti in coma profondo, sia assente il respiro spontaneo dopo 2 minuti di interruzione della respirazione assistita e sia assente l ’ attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata. I diversi parametri indi cati debbono essere controllati per 12 ore, ogni 4 ore l ’ EEG e ogni ora gli altri. Nel complesso dunque non possono rimanere ragionevoli dubbi sulla realtà della morte del donatore, il metodo di accertamento risultando, alla luce delle comuni conoscenze di fisiopatologia, molto più rigoroso di quanto utile e necessario. È questa la ragio ne per cui nel D.d.l. del 1985, approvato dal Senato ma ancora all ’ esame della Camera, la procedura dell ’ accertamento della realtà della morte risulta sensibilmente semplificata, prevedendosi, nei soggetti con cessata attività cardiaca, il rilievo del tracciato E- CGrafico per 20 minuti e, nei soggetti in rianimazione, il rilievo della esistenza di un coma profondo, l ’ assenza di attività respirato ria spontanea dopo 2 minuti di sospensione della respirazione assisti ta e l ’ assenza di attività elettrica cerebrale. Per questa ultima even tualità sono previsti controlli, secondo modalità da definire con decreto ministeriale, per 6 ore dopo sospensione degli eventuali trattamenti con farmaci neurodeprimenti o con ipotermia. Non è previsto, nella stesura attuale, il controllo EEGrafico. Le diversità, tra le modalità di accertamento della morte attuali e quelle di più recente proposizione sono sensibili, ma non devono far pensare ad una loro pericolosa semplificazione perché l ’ affinarsi delle cono scenze ha permesso di riconoscere la superfluità di alcune indagini e soprattutto del protrarsi dei controlli per un periodo di tempo oltre il quale — la morte essendo certa — si verificano quelle modificazioni degli organi che di fatto accrescono le possibilità di insuccesso. In definitiva, la nuova normativa tende, garantendo un sicuro accertamento della morte, a incrementare le probabilità di successo del trapianto. La stessa collegialità dell ’ organo preposto all ’ accertamento della realtà della morte è fonte di garanzie indi scutibili, tanto nella composizione attuale che in quella di recente proposta. Questo complesso di garanzie opera, o dovrebbe operare, dunque rimuovendo quelle ragioni di perplessità che nei primi tempi della realizzazione dei trapianti d ’ organo avevano provocato un non trascurabile turbamento delle coscienze, già turbate dalla novità di un trattamento che apriva gli animi a inquietanti pro blematiche giuridiche e morali. Le garanzie offerte in tema di ac- 115

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