Transizione 1987
possibile ricevitore di sottoporsi al trapianto, una scelta volontaria e consapevole che esige, per essere tale, una informazione esau riente che comprenda tutti i dati che permettano di valutare non soltanto le conseguenze personali del trattamento ma anche il coinvolgimento dei familiari ed i rapporti con i sanitari. È per questo che l ’ informazione deve avere caratteristiche tali da consen tire al ricevente di affrontare le limitazioni della libertà che il nuovo stato di trapiantato comporta per la soggezione alla necessa ria terapia. Non secondari i problemi che pone l ’ informazione circa gli eventuali insuccessi della terapia, a proposito dei quali si ricorda che mentre la L. 644/75 identificava le sedi per l ’ attua zione dei trapianti in modo generico (Enti ospedalieri e Istituti universitari), con il D.P.R. 409 del 1977 le strutture idonee dove vano essere autorizzate dal Ministero della Sanità, mentre nel D.d.l. del 1985 le sedi per effettuare i trapianti sono identificate con quelle autorizzate dal Ministero sulla base del possesso dei previsti requisiti di efficienza e alle operazioni di prelievo dei vi sceri sono invece « tenute » le strutture munite degli appropriati servizi. Questo richiamo all ’ obbligo dei prelievi sembra opportuno per rimuovere le resistenze che si sono verificate in alcune sedi ospedaliere e che hanno creato reali ostacoli alla attuazione dei trapianti. Questa diversa organizzazione dovrebbe consentire una maggiore disponibilità di organi e quindi una più elevata probabi lità di reperire organi compatibili con i riceventi, con una possibi lità di effettuare i prelievi nelle condizioni di migliore efficienza dei visceri prelevati. In complesso dunque un incremento notevole delle garanzie per quanto riguarda il successo del trapianto. Nel D.d.l. attualmente in discussione alla Camera è prevista, infine, la costituzione del Registro centrale dei trapianti, uno strumento di conoscenza importante non solo per avere esatte in formazioni sulla attività complessiva in questo settore ma anche per conoscere i risultati ottenuti e ricavarne indicazioni per miglio rare, ove necessario e possibile, le prestazioni. Per quanto il problema non risulti essere stato sollevato, non è opportuno non proporsi la questione del rifiuto della prosecuzione della terapia da parte di un soggetto trapiantato che non accetti, per un possibile insuccesso della terapia, i disagi e le sofferenze di una assistenza sanitaria priva di prospettive. La normativa vigente subordina ri gorosamente la legittimità dei trattamenti sanitari al consenso del- l ’ assistito e pertanto la possibilità di rifiutare la prosecuzione della 117
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