Transizione 1987
terapia è consentita, giusta la previsione dell ’ art. 32 della Costitu zione e dell ’ art. 33 della L. 833/78 istitutiva del Servizio sanita rio nazionale. Il rifiuto dei trattamenti sanitari, nei casi in cui questi comportino inutili sofferenze e pregiudizio per la dignità e decoro personale, non è contrario neppure a principi religiosi, in questo senso essendosi espressa qualche anno fa la Congregazione per la Fede. Un ultimo punto da considerare riguarda il rispetto del diritto al miglior trattamento possibile. L ’ argomento ha un valore del tutto particolare nel caso dei trapianti perché questa speciale prati ca terapeutica presuppone, come garanzia ineliminabile, che la te rapia e l ’ assistenza sanitaria siano assicurate ai livelli migliori co nosciuti. Per questo appare particolarmente utile la costituzione di Centri altamente specializzati, in cui i livelli di assistenza corri spondano ai livelli migliori conosciuti. La necessità di costituire specifici servizi per la realizzazione dei diversi trapianti, di impe gnare in questi Centri ingenti risorse di mezzi e personale e la certezza di non poter assicurare a tutti i pazienti che potrebbero averne bisogno la realizzazione del trapianto, sono i punti attorno ai quali ruotano i problemi che riguardano gli utenti del Servizio sanitario nazionale. La certezza che il ricorso alla terapia mediante trapianti d ’ organo non può soddisfare tutti i casi nei quali sarebbe utile, ha fatto sorgere il problema del come selezionare i pazienti che dovranno essere sottoposti a trapianto. Per solito questo pro blema è risolto in base ai criteri di compatibilità tra donatore e ricevente così che i soggetti bisognosi di trapianto vedono soddi sfatta la loro esigenza solo sulla base della disponibilità di un organo compatibile. Considerato appunto che l ’ attuabilità del tra pianto è legata esclusivamente alla compatibilità tra ricevente e donatore, la procedura adottata sembra sostanzialmente corretta e tale da salvaguardare i diritti di tutti gli utenti. Ciò non deve però significare che l ’ impegno della collettività possa, nella situazione attuale, tendere a garantire a tutti il diritto a questo genere di terapia. Poiché l ’ attuale sistema sanitario di spone di mezzi limitati, non è possibile realizzare un impegno di tale tipo senza causare un profondo squilibrio nella erogazione della assistenza, che non può soffrire limitazioni di sorta nel setto re dei trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alle esigenze dei singoli ed alle disponibilità organizzative ed economiche. Non si può pensare di dare soluzione alle necessità di trapianti 118
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