Transizione 1989
ciale eterologa sul rapporto giuridico di filiazione, di dettare pre cise norme in caso di affitto dell ’ utero, di inseminazione post mortem. Ovviamente si pone il problema dei limiti dell ’ intervento del legislatore 9 . Con molta esitazione gli Stati provvedono alla for mulazione di una nuova disciplina giuridica 10 . Vi è un diffuso timore per una giuridizzazione crescente della realtà 11 . Si ritiene che deve guardarsi con estrema cautela ad ogni tentativo di inserire tecniche procedimentali con l ’ intervento di pubblici poteri od autorità per fatti che gelosamente apparten gono a scelte ed atteggiamenti individuali 12 . «Une aptitude trop interventionniste, pretendant tout règler par voi legislative ou règlementaire se heurterait vite à un èctrec, — scrive P. Verspieren, — Des dècisions ne seront acceptées que si elles rencontrent un réel consensus moral» 13 . Al fine di creare un effettivo consenso etico intorno alle deci sioni assunte dovranno essere incoraggiate tutte le occasioni di confronto e di pubblica riflessione. Note 1. Con il termine «bioetica» viene definito comunemente «lo studio sistematico della condotta umana nell ’ area delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto tale condotta viene esaminata alla luce di valori e principi morali» (W.T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, I, New York 1978. p. XIX). Sul rapporto della bioetica con la tradizionale etica filosofica e con l ’ etica medica, cfr. in particolare F.X. Elizari - M. Vidal, La Bioetica, «Rivista di teologia morale», 1985, n. 67, p. 61 ss.; N. Cuyàs, Caratteristiche e tendenze della bioetica, «Sanare infirmos», 1987, n. 1, p. 39 ss.; R. Bodei, Paradossi e aporie della bioetica, «L ’ in formazione bibliografica», 1988, n. 3, p. 405 ss. 2. A. Kaufman, Riflessioni giuridiche e filosofiche su biotecnologia e bioetica alla soglia del terzo millennio, «Riv. Dir. civ.» 1988, p. 215. 3. Si veda P. Verspieren, Fait accomplion ou controle social en bioèthique, «Etudes 1986», n. 5, p. 675 ss. cfr. 4. Sulle diverse esperienze di costituzione di comitati etici cfr. tra gli altri F. Isambert, De la bio-èthique aux comités d ’ ethique, «Etudes 1983», 5, p. 671 ss. Sui comitati etici ospedalieri, che costituiscono un concreto tentativo di capillariz- zare la riflessione etica sui problemi biomedici che con maggiore frequenza solle vano la pratica medica, clinica e di ricerca, si veda P. Cattorini, I comitati d ’ etica negli ospedali, «Aggiornamenti sociali», 1988, n. 6, p. 415 ss., cfr. anche A. Langlois, Les comités d ’ ethique locaux, «Etudes 1988», 2, p. 177 ss. 5. Con il decreto n. 83-132 del 23 febbraio 1983 (modificato con i decreti del 9 agosto 1983 e del 6 febbraio 1986) è stato istituito in Francia il «Comité consul tati! national d ’ ethique pour les sciences de la vie et de la sante» con il compito di 199
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