Transizione 1989

38. Lener ha discusso tale problema in un apposito saggio in cui esamina specifi camente i rapporti esistenti tra gli illegittimi e coloro che li hanno procreati. A tale riguardo, tra altro, Lener comincia con l ’ osservare che «il primo e oggi più dibat tuto problema è quello se il riconoscimento da parte della genitrice debba rimanere volontario o esser reso, invece, positivamente obbligatorio. Un apprezzabile, ma talvolta retorico e spesso confuso «senso di pietà» verso gli illegittimi porta non pochi a caldeggiare vivacemente la seconda soluzione. Alle molte e ben gravi ra gioni di quanti sono di contrario avviso (soprattutto, il pericolo di infanticidi), penso possano aggiungersene altre, ancora più decisive» (S. Lener, Sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio. Principi etici e di diritto pubblico generale, «Jus», 1964, p. 469). Non è qui il caso di esporre dettagliatamente le ulteriori critiche di Lener, ma è sufficiente osservare la conclusione secondo cui a suo giudizio «gli illegittimi van detti bensì figli nel senso biologico della parola, ma non pure e senz ’ altro in senso giuridico rigorosamente scientifico» (p. 469). D ’ altro canto, dopo aver chiarito che «l ’ individuo nato fuori del matrimonio non è giuridicamente figlio (salva l ’ ipotesi di legittimazione per susseguente matrimo nio)» (p. 470), Lener precisa che «ciò non significa che il fatto della procreazione fuori del matrimonio sia irrilevante sul terreno dell ’ etica o del diritto naturale. Da esso, infatti, deriva una precisa responsabiltà, un vero e proprio dovere di giustizia del procreante verso il procreato e, viceversa, un diritto di questi verso quelli. Altra cosa, però, è la responsabilità per fatto proprio (quali ne siano poi i con tenuti), altra cosa il rapporto di paternità o maternità o filiazione in senso etico e giuridico. Non lasciamoci confondere dall ’ espressione, certamente equivoca, di padre o madre o figlio naturale! Fuori del matrimonio, il rapporto di sangue o derivazione biologica, non è sufficiente per sé a determinare il rapporto (giuridico) di filiazione» (p. 471). E chiedendosi quale sia il fondamento di tale responsabilità, Lener os serva che «come al solito, il fondamento altro non può essere che un atto umano, vale a dire un ’ azione consapevole e volontaria quanto meno “ in causa ” » (p. 471). Tuttavia, tale atto volontario non è sufficiente — in assenza di matrimonio — a determinare gli effetti giuridici in materia. 39. Solo in forza di questo principio Lener poteva giustificare la sua proposta di un divieto generale della fecondazione artificiale in ogni sua forma. 40. Il termine «prima facie» è stato introdotto da Sir D. Ross, Thè Righi end thè Good, Clarendon Press, Oxford, 1930. 41. A. Trabucchi, Natura legge famiglia, cit., p. 17. 42. Non si deve infatti dimenticare che l ’ interesse pubblico è pur sempre formato dai vari interessi individuali, e che alla fin fine si cerca l ’ interesse pubblico perché esso «serve» proprio gli interessi individuali, anche se, come è noto, esistono gravi problemi distributivi, e quindi di giustizia. 43. Pio XI, Casti connubi (1930). La citazione è tratta dal volume Insegnamenti Pontifici, Il matrimonio, edizioni Paoline, Roma, 1957, p. 202. 44. Precisiamo in proposito che l ’ uomo (come società o come individuo) non stabilisce (o «autopone») i doveri in quanto tali, ma solamente l ’ ordine di prece denza. In questo senso, il «codice morale» diventa simile al «codice linguistico»: gli individui non inventano la lingua, perché l ’ italiano (come la morale) è qualcosa di «trans-individuale» e di «sociale», anche se ciascun parlante ha delle variazioni specifiche all ’ interno della lingua. Tuttavia anche la lingua stessa lentamente cambia le proprie regole, e qualcosa di analogo può capitare con la morale. 45. Per una analisi di tali errori rimandiamo a M. Mori, Va fecondazione artificiale, cit., capitolo 5. 46. Anche se la formulazione da noi data al problema prescinde dalla disamina del problema religioso, di solito la contrapposizione tra le due concezioni dell ’ uomo è connessa alla contrapposizione tra una «visione religiosa» e una «visione non-reli- giosa» (laica) del mondo. In questo senso, essa è stata colta con grande precisione da Giovanni Paolo II, il quale ha osservato che «da quando, in terra europea, 263

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