Problemi della transizione 1979

Politico e sociale in Italia

ne di impegni, ma di impegni reciproci, come reciproche sono le lealtà che ne nascono. Una spiegazione non unilaterale di questa realtà deve dun que dare atto delle seguenti due circostanze. In primo luogo, il rapporto fra il descritto «sociale» organizzato e i partiti, non è monopolisticamente gestito dalla Democrazia Cristiana, che gode di un ’ ovvia rendita di posizione, ma che negli altri trova anche dei concorrenti, oltre che dei fautori di rapporti alterna tivi. In secondo luogo, il rapporto genera non una dominanza partitica, ma, al contrario, una sudditanza degli indirizzi di partito ai voleri degli interessi organizzati (i quali solo a queste condizioni garantiscono il consenso elettorale). Basti richiama re, per dimostrarlo, le analisi di cui disponiamo sull ’ attività le gislativa del trentennio. E del resto, se così non fosse, come spiegheremmo quanto abbiamo cominciato a discutere dopo gli anni 70 e cioè la (apparente) contraddizione di partiti, tanto potenti nella disponibilità di leve di comando e di facoltà deci sionali, quanto passivi nella trattazione delle domande sociali e quindi incapaci di farne sintesi effettive? Abbiamo a questo punto sufficienti elementi per raffronta re l ’ organizzazione degli interessi sociali prefigurata (sia pure oscuramente) dall ’ art. 2 della Costituzione e quella che essi avevano realmente, già quando tale articolo veniva discusso. La realtà sembra essere molto diversa dai modelli che si intra vedono nel testo costituzionale: la società o è assente — e risul ta in tal caso affidata a quelle peculiari formazioni sociali che sono i partiti — oppure dà vita a formazioni che, primo non so migliano né a quelle naturali di La Pira, né a quelle, di stampo liberal-associazionistico, dei suoi critici; secondo, hanno con lo Stato un rapporto diverso da quello immaginato dall ’ uno e da gli altri. Ammesso che, in campo economico e sociale, fosse la cate goria il principale fattore aggregante delle formazioni lapida ne, quelle che abbiamo visto non sempre fanno riferimento ad essa e, quando lo fanno, indentificano a volte delle categorie non professionali e costruite invece su condizioni diverse: l ’ in validità, il pensionamento e simili. Inoltre, si tratta di forma zioni che non operano in aree di cui vogliono la protezione nei confronti dello Stato, ma che si collocano, al contrario, o diret tamente nell ’ area pubblica e divengono esse stesse Stato, oppu re alle sue pendici e agiscono in tal caso con lo scopo di lucrare benefici statali. In ambo le ipotesi, i bisogni che proteggono tendono ad essere particolari, al limite individuali. Ebbene, or ganismi costituiti per amplificare bisogni del genere allo scopo di ottenerne l ’ appagamento dallo Stato, sarebbero rientrati fra le formazioni che Aldo Moro definì strumentali all ’ esplicazione della persona umana? E avrebbe potuto Costantino Mortati ri tenerli veicoli di omogeneizzazione degli interessi particolari all ’ interesse generale? La disputa, poi, che alla Costituente era stata accennata, fra chi voleva uno Stato meramente «coordi natore» delle formazioni sociali e chi lo voleva «trasformato re», trovava in questa realtà riscontri assai scarsi. Lo Stato, certo, era qui più coordinatore che trasformatore, ma lo era non perché avesse di fronte delle autonomie da rispettare, ma perché era internamente percorso da interessi, che si servivano di lui per soddisfarsi. La dottrina che per prima e più ampiamente si dedicò all ’ esegesi dell ’ art. 2, ritenne di scoprirne il signficato più au

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