Problemi della transizione 1979

PROBLEMI DELLA TRANSIZIONE

co che allora l ’ attenzione del teorico e dello storico del marxismo non può rivolgersi, prin cipalmente, se non ad una questione: quella della possibilità o no di considerare anche il di ritto e le stesse categorie giuridiche come qual cosa che è pensabile utilizzare nell ’ ambito di una strategia di trasformazione della società. Giungiamo, così, ad individuare il filo sotti le sì, ma ininterrotto, che collega l ’ opera pre stata da Lelio Basso all ’ elaborazione della no stra carta costituzionale alla sua visione più complessiva della funzione del diritto e del si gnificato che, per le classi antagoniste rispetto a quelle dominant, riveste anche il processo di modificazione della legalità. Da questo punto di vista, il principio più ri levante introdotto nella carta costituzionale non può essere, ovviamente, che quello della cosiddetta eguaglianza sostanziale. Si tratta di un principio la cui formulazione — quale si legge nel comma 2° dell ’ art. 3 (ma Basso la vo leva inserita nella stessa norma di apertura del la costituzione) — risale nel modo più diretto all ’ elaborazione bassiana, e sembra in qualche modo tradurne, in termini normativi, la stessa concezione dialettica che le si pone alla base. Si rileva, in quella norma, che esistono nella realtà degli ostacoli di ordine economico e so ciale i quali, proprio perchè limitano «di fat to» quella libertà e quella stessa eguaglianza dei cittadini tra loro che altre norme della Co stituzione sembrano dare invece come ormai conseguite ed assicurate, comportano, finché continuino a frapporsi, almeno due conse guenze: impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed anche, in particolare, l ’ ef fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all ’ organizzazione politica, economica e socia le del paese. Ebbene, è compito della Repub blica — impone la norma — rimuovere tali ostacoli. È lo stesso Basso che chiarisce la ragione per cui ebbe a battersi per giungere ad inserire questo articolo: ed era proprio questa, «che esso smentisce tutte le affermazioni della Co stituzione stessa che danno per realizzato quel lo che è ancora da realizzare (la democrazia, l ’ uguaglianza ecc.) e mette a nudo il valore pu ramente ideologico di certe affermazioni e ten de a demistificarle» 6 . Il dispiegato intento politico — rendere pos

sibili, nel quadro costituzionale, successive fa si di transizione — si accompagna, del resto, alla più cristallina onestà intellettuale. «Noi non abbiamo mai pensato — dice Lelio Basso alla Costituente il 6 marzo 1947 — che si po tesse portare a questa assemblea una Costitu zione socialista», o che fosse il portato «di punti di vista particolari». Egli sa benissimo che la Costituzione «è il frutto di precedenti trasformazioni, è il riflesso delle trasformazio ni che sono in atto»: ma la vuole anche come una «porta aperta verso trasformazioni che verranno» 7 . Pienamente si rende conto del fat to che la Costituzione che si sta varando ha co me contenuto concreto, per l ’ oggi, un disegno interclassista dei rapporti sociali: ma intende valorizzarvi tutti quegli elementi che possono contribuire — per usare le parole di Paimiro Togliatti alla «Commissione dei 75» — a mantenere aperte le strade «per la soluzione del problema dell ’ avvento di una nuova classe dirigente alla testa di tutta la vita nazionale» 8 . Se il progetto di rimozione degli ostacoli eco nomici e sociali frapposti «di fatto» allo svi luppo della libertà e dell ’ eguaglianza ed alle stesse possibilità di partecipazione dei lavora tori all ’ organizzazione politica, economica e sociale del paese è, in definitiva ed in buona sostanza, niente di più e niente di meno che un progetto sociale ed istituzionale alternativo ri spetto alla società in cui viviamo, la norma la cui paternità tanto giustamente Basso non ces sa di rivendicare dà allora luogo — non v ’ è dubbio — ad una profonda contraddizione all ’ interno dell ’ intero testo costituzionale. Di più: essa consente all ’ interprete di rivelare, ma soprattutto alle forze sociali e politiche di giungere ad inserire, nuove e profonde ambi valenze all ’ interno dello stesso, dominante or dinamento capitalistico: per dirla con Umber to Cerroni, consente di agire sulle «contraddi zioni manovrabili del diritto borghese» 9 . Se a quella norma si attribuisce un senso, dunque, è necessario ammettere che la Repubblica, che pure accetta il sistema economico e sociale da to, non si identifica con esso. Resta vero che il nostro sistema giuridico è, nel suo insieme, an cor oggi come quando la Costituzione veniva elaborata e discussa, idoneo al funzionamento della struttura capitalistica della produzione: ma non è vero che esso sià un corpus compatto

te, con prefazione di S. D ’ A lbergo , 2 a ed., Roma 1973. 9 Si ricordi C erroni , Il problema della teorizzazione dell ’ interpretazione di classe del diritto borghese, in L ’ uso alternativo del diritto a cura di P. Barcellona, I, Bari, 1973, pp. 3 sgg.

6 B asso , Giustizia e potere. La lunga via al socialismo, «Quale giustizia», 1971, n. 11/12, p. 654. 7 Tutte frasi di B asso , in La Costituzione della repubblica, I, cit., pp. 203 sgg. 8 Cfr. T ogliatti , Discorsi alla costituen

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