Problemi della transizione 1979

Dinamica costituzionale

all ’ iniziativa di Lelio Basso, non deve lasciare annebbiare il ricordo dell ’ opera complessiva mente da lui svolta, in sede di Assemblea costi tuente, riguardo all ’ intera costruzione costitu zionale. In seno alla prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Basso fu relatore, con Giorgio La Pira, sul tema: «I princìpi dei diritti civili»; e fu poi relatore all ’ Assemblea costituente sul titolo I del pro getto di Costituzione. Sarebbe difficile, e forse neppure opportuno in questa sede, rammenta re tutti gli argomenti trattati nei suoi numero sissimi interventi. Di alcuni di essi — e, nella sua prospettiva, tra i più rilevanti: quelli sui rapporti tra Stato e Chiesa — parlerà Giusep pe Alberigo: e sappiamo che si tratta di una problematica che mai Lelio Basso ebbe a tra scurare: la alimentò, anzi, con mozioni parla mentari, ed anche con precise proposte di leggi costituzionali, e la sentì vivere in sè profonda mente fino alla fine dei suoi giorni, tanto per quel che attiene, in ciascun uomo, al rapporto tra l ’ assoluta laicità dell ’ impegno politico e (ove sentite) le ragioni della trascendenza, quanto per ciò che riguarda il peso — e non per lo Stato soltanto — dei privilegi concorda tari. Di altri due soli argomenti, però, vorrei qui far cenno, anche se solo — per brevità — allo scopo di porre in luce la modernità e, an cor oggi, l ’ attualità dell ’ approccio. Così, ad es., quando viene in discussione il testo di quello che poi sarà l ’ art. 37, Basso contesta la congruità dell ’ uso del termine «essenziale» a proposito della cosiddetta «funzione familia re» della donna: come per l ’ uomo — argomen ta — , così per la donna deve affermarsi una posizione di parità sia nel lavoro che nella vita familiare, «perchè entrambi hanno il dovere del lavoro e dell ’ assistenza alla famiglia» 13 : una concezione, dunque, ispirata dalla consa pevolezza del fatto che — per dirla con le pa role d ’ un altro studioso, Mario Bessone — «la discriminazione della donna nell ’ ambito dei rapporti di carattere familiare costituisce l ’ aspetto emergente di un disegno di dimensio ne più ampia, che investe la sua posizione complessiva nell ’ ordinamento della società, prefigurando a tutti i livelli una autentica stra tegia di emarginazione, in certa misura effica cemente dissimulata dalle enunciazioni di eguaglianza giuridico-formale» 14 . Successiva

di norme interamente finalizzate al dominio della volontà capitalistica: esso è, al contrario, e per riprendere le parole di Stafano Rodotà, «un ’ entità discontinua, percorsa da frattu re» 10 . Né si tratta di induzioni o di riflessioni, in qualche modo, «di parte», se è vero che an che uno studioso qualificato ideologicamente in tutt ’ altro modo, quale Costantino Mortati, scrive che l ’ elemento caratteristico che diffe renzia la nostra da altre costituzioni contem poranee «sta proprio nell ’ eplicita dichiarazio ne che essa formula di un contrasto, conside rato produttivo di una situazione di ingiustizia che è necessario eliminare, fra il principio ge nerale di organizzazione posto a base del nuo vo Stato e la realtà sociale in atto» 11 . Quanto scarsi progressi siano stati compiuti — anche in circostanze politiche almeno in ap parenza favorevoli — lungo la prospettiva po litica alternativa aperta e consentita dal princi pio costituzionale, è oggi oggetto di aperto confronto e di autocritica, come noto, all ’ in terno dell ’ intera sinistra. Ma non sarebbe nep pure possibile liquidare la portata del princi pio di eguaglianza sostanziale alla stregua di un testo dotato, al più, di un «aspetto consola torio», e come tale, esso stesso, profondamen te mistificante: al preteso «guscio vuoto» (am messo che tale possa apparire nelle intenzioni proprio di chi, da destra, tende a svalutare la clausola emancipatrice perchè ne teme le po tenzialità alternative) ha infatti dato contenu to, in questi anni, lo sviluppo delle forze pro duttive, tutte le volte che è riuscito ad imporre la propria logica antagonistica, a modificare i rapporti di forza, fino ad imprimere (talvolta) un segno nuovo nella stessa legislazione. «Quando i lavoratori italiani hanno fatto uno sciopero generale in tutto il paese per ottenere delle riforme legislative atte ad assicurare a tutti una casa decente e a buon mercato — così scrive Lelio Basso a proposito di un celebre sciopero del novembre 1969 — , ho potuto so stenere che essi, con la loro forza e la loro lot ta, riscrivevano nella realtà quegli articoli del la costituzione, che noi, all ’ indomani della guerra, avevamo scritto soltanto su un labile pezzo di carta» 12 . Certo l ’ attenzione posta al rilievo ed al ruolo di quella più direttamente collegata, tra le nor me della carta costituzionale, al pensiero ed

10 Così R odotà , Funzione politica del di ritto dell ’ economia e valutazione degli inte ressi realizzati dall ’ intervento pubblico, in L ’ uso alternativo del diritto, I, cit., p. 233. 11 Così M ortati , Il lavoro nella Costitu zione, «Diritto del lavoro», 1954, I, p. 153.

12 Sono parole ancora di B asso , I problemi della legalità, cit., pp. 852 sgg. 13 Così nella seduta dell ’ 8 ottobre 1946 della prima sottocommissione della Com missione per la costituente, in La Costitu zione della repubblica, VI, cit., p. 507. 14 Così B essone , Eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi e condizione giuridica della donna, «Politica del diritto», 1976, p. 222.

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