Problemi della transizione 1983

Crisi dello stato sociale

l ’ organizzazione volontaria è tale se corrisponde a pochi ma fondamentali criteri, che in certo modo ne definiscono l ’ ideal-tipo. Possiamo brevemente elencarli. 1) Il metodo di formazione', l ’ organizzazione volontaria non deve resi stenza all ’ autorità pubblica, ma nasce da un gruppo di persone che si rac colgono volontariamente e autonomamente. Là dove un gruppo di cittadini è associato per fini aventi un ’ utilità pubblica, ivi è presente il momento pubblico, e in particolare la sua dimensione rappresentativa a livello locale, cioè il comune. 2) Il metodo di governo', l ’ organizzazione volontaria si autogoverna e de cide la propria struttura e la propria politica. I membri determinano le atti vità, i servizi e le prestazioni che devono essere erogati, e i metodi e gli stru menti da utilizzare. Essi non possono essere obbligati per legge a fornire certi servizi e inoltre possono scegliere i loro utenti, salvo che, entrando in una convenzione con l ’ ente pubblico per fruire di risorse collettive, non si impe gnino essi stessi a rispettare certi obiettivi, vincoli, standards di prestazioni fissati a livello universalistico dal sistema politico-amministrativo. 3) Il metodo di finanziamento', almeno una parte delle risorse (finanzia rie o strumentali) dell ’ organizzazione deve provenire da fonti volontarie (ogni percentuale sarebbe arbitraria, e comunque deve essere determinata caso per caso, e settore per settore). 4) Le motivazioni', l ’ organizzazione deve esplicitamente escludere e garan tire 1 ’ assenza di qualsiasi motivazione di profitto e comunque di lucro . Molta strada resta da percorrere per riconoscere questo fenomeno e trovare la veste giuridica che possa al contempo rispettarlo ma anche garantire l ’ ef fettivo perseguimento di finalità pubbliche, di bene comune. In linea di principio, comunque, vanno differenziati i diversi tipi di vo lontariato a seconda delle loro posizioni e modalità di azione individuale collettiva verso il W.S. In base a quanto sinora detto, potremmo delineare la tipologia nei seguenti cinque tipi sostantivi. (I) Il volontariato di lealtà (totale o parziale, solidaristica o contrattuale) nelle istituzioni del U^.S. E questo, tipicamente , il volontariato di partecipa zione istituzionale che si esercita a livello individuale nelle strutture pubbli che (pur potendo esprimersi in gruppi, la responsabilità è individuale). Que sta forma di volontariato, basata suH ’ universalismo del «cittadino ben infor mato», deve essere sottoposta ad una precisa legislazione nazionale e regio nale (quale si è cominciata ad attuare per i consultori familiari a seguito delle leggi n. 405/1975 e n. 194/1979, e poi nelle istituzioni del servizio sanitario nazionale a seguito della legge n. 833/1978, nella quale confluiscono nume rose altre leggi come quelle relative all ’ assistenza dei tossicodipendenti, dei di messi dagli ospedali psichiatrici, ecc.). Purtroppo questa legislazione è ben lontana dall ’ aver chiarito i nodi più cruciali , relativi a) all ’ idoneità del volonta rio (specie, ma non solo, in termini di competenze professionali); b) all ’ autonomia funzionale e operativa che è propria e indispensabile per il vo lontario. Quanto agli altri aspetti (gratuità e disinteresse, impegno definito di continuità, non costituzione di un rapporto di lavoro) sembrano ormai chiari. Si tratta però di fare uno sforzo per dare al volontario singolo uno spa zio flessibile e anche discrezionale sia nell ’ individuazione dei bisogni che nella concreta erogazione delle prestazioni in modo da non snaturarne i valo ri e le caratteristiche proprie, che non possono in alcun modo configurare il volontario come un esecutore degli operatori/funzionari pubblici (come in

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