Problemi della transizione 1983
PROBLEMI DELLA TRANSIZIONE
vece qualche d.d.l. regionale vorrebbe prefigurare). Proprio la rigidità di questi vincoli, infatti, rende ancora precario e poco diffuso questo primo ti po di volontariato. (II) Il volontariato di protesta civile come forma di partecipazione civile extra-istituzionale, sia a livello individuale che di gruppo, per la salvaguardia di valori e dimensioni irrinunciabili di democrazia politica, di promozione culturale e di controllo pubblico sulle istituzioni. Si tratta qui di varie mani festazioni che vanno dal puro spontaneismo, a forme più organizzate (grup pi di pressioni, comitati civici, ecc.), a modalità già codificate e previste di volontariato (come ad es. per il servizio civile alternativo a quello militare). E questo un campo ancora poco chiaro e poco regolato, come del resto tutto l ’ arco dei diritti civili di protesta. La stessa tendenza del W.S. a volgerlo a proprio favore (per es. l ’ utilizzazione dei volontari del servizio civile in strut ture pubbliche non militari) appare assai ambivalente. (Ili) Il volontariato di privato-sociale, che potremmo chiamare «statuta rio», è quello che si esercita (a) entro istituzioni e associazioni (riconosciute) autonome create con apposite procedure amministrative, oppure (b) entro gruppi auto-organizzati allorché accedono ad apposite convenzioni. Non vi è dubbio che l ’ attuale disciplina giuridica delle associazioni di questo tipo (cfr. codice civile) appare assai stretta e arretrata. Sfugge al quadro giuridico tradizionale la natura sociologica del gruppo organizzato con autonomia sia per quanto riguarda il perseguimento di finalità sociali da soddisfare, sia per quanto riguarda la gestione dei mezzi che sono necessari e vengono utilizzati da queste forme di volontariato. L ’ esigenza di una nuova normativa-quadro sembra imporsi, ma il problema è che non sono ancora state trovate le for mule adeguate per garantire caratteristiche operative estremamente flessibili, agevolanti il lavoro dei volontari, unitamente alle garanzie nei confronti del la collettività. Si tratta, evidentemente, di formulare garanzie reciproche dal lato dell ’ or ganizzazione volontaria e dal lato dell ’ ente pubblico, (i) Dal lato del volon tariato dovrebbero essere garantiti: la gratuità delle prestazioni e la loro con tinuità entro termini di tempo definiti (pubblici); le competenze degli ope ratori volontari adeguate alle mansioni che intendono svolgere; l ’ accettazio ne di controlli sulle prestazioni erogate entro gli impegni assunti in caso di convenzione, (ii) Dal lato dell ’ ente pubblico dovrebbero essere garantiti: i mezzi finanziari e operativi per le strutture, per le spese di gestione e di fun zionamento in rapporto agli impegni di servizio assunti dall ’ organizzazione volontaria; l ’ autonomia del volontario nell ’ individuazione dei bisogni e dei soggetti, e nel modo di farvi fronte, s ’ intende rispettando gli impegni presi in sede di convenzione (che però non dovrebbero seguire uno schema unifor me). Non c ’ è dubbio che questo tipo di volontariato sia o possa diventare l ’ in terlocutore principale delle amministrazioni locali. D ’ altra parte, proprio il fatto che le convenzioni siano stipulate con l ’ ente locale può permettere, en tro una certa misura, rapporti fiduciari e di reciproca conoscenza-controllo che la pubblica amministrazione, nelle sue articolazioni, centrali e regionali, non può avere. Circa i criteri di idoneità, i contenuti delle convenzioni e le forme di fi nanziamento del gruppo di volontariato «statutario», mentre da un lato ap pare necessario un minimo di normativa generale, dall ’ altra sembra quanto mai opportuno che essa contenga ampi margini di discrezionalità relativa ai
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