Problemi della transizione 1983
Crisi dello stato sociale
singoli settori di intervento e non sia troppo onerosa ex ante, riservandosi semmai una verifica periodica ex post. Spetta a questo tipo di volontariato essere censito, sempre e solo su propria richiesta, in eventuali «albi» naziona li, regionali o provinciali o comunali, per entrare nella programmazione ge nerale dei servizi che l ’ ente pubblico deve necessariamente fare per il territo rio di sua competenza. (IV) Il volontariato privato-solo-riconosciuto è quello che, non volendo accedere allo strumento della convenzione, non entra nei sistemi di controllo del W.S. e viene regolato dalla legislazione generale sulle associazioni. In questo caso l ’ ente pubblico può però riconoscere l ’ utilità pubblica dei servizi erogati da questo tipo di organizzazione volontaria e, conseguentemente, potrà aiutarla anche finanziariamente. Si tratta, però, in questo caso, di un impegno unilaterale. Sarebbe comunque opportuno che, nel quadro legisla tivo e politico-amministrativo dello stato sociale, venisse riconosciuto a que sti gruppi un consistente aiuto in termini di sgravi fiscali, ove ne siano pub blicamente note le attività a fini di utilità collettiva, e l ’ alleggerimento delle procedure burocratiche, specie in tema di responsabilità. (V) Vi è, infine, il volontariato privato-spontaneo , a carattere individuale o comunitario, comunque non formalmente strutturato, che agisce al di fuo ri dei tipi precedenti; esso opera del tutto liberamente, s ’ intende entro la cornice dello stato di diritto. Si pone, in questo caso, il problema di sapere se debbano essere definiti dal legislatore dei diritti-doveri di chi, pur in assolu ta libertà individuale, si fa promotore di un aiuto volontario. Sembra ormai chiaro, infatti, che, una volta iniziato, il rapporto di servizio (promesso) crea degli obblighi nel volontario. E tuttavia va osservato che tale soggetto — per non essere paralizzato — dovrà sentirsi ed essere realmente tutelato e supportato dalla collettività, sempreché, s ’ intende, egli rispetti le regole di base dell'agire di volontariato, quelle regole di elementare prudenza, di fair play, di utile gestione e di «rapporto di cortesia» che dovrebbero essere indi viduate e definite da una nuova normativa. È questo comunque un campo di relazioni sociali che, se deve — come a me sembra — essere regolamenta to per rapporto al bene comune, richiede una nuova mentalità normativa, del tutto specifica, che costituirebbe il primo esempio storico di riconosci mento di quella sfera sociale, intermedia fra pubblico e privato, che non è né stato né mercato, e per la quale gli attuali istituti giuridici appaiono impro pri se non obsoleti. Al momento storico presente ciò che sembra assolutamente necessaria è una fase di sperimentazione attenta del volontariato che, anziché canalizzar lo in forme definite a-priori, Io valorizzi in tutti i modi possibili. Solo da questa sperimentazione potranno emergere indicazioni legislative più preci se le quali, in ogni caso, dovranno essere ispirate al criterio della massima re ciprocità tra Pente pubblico e il volontariato. Occorre, pertanto, che le am ministrazioni pubbliche centrali e locali, anzi esse per prime (se davvero ge stiscono il bene comune dei cittadini), adottino un nuovo stile operativo nel la linea indicata, e così contribuiscono per la loro parte a definire quel modo nuovo di produrre normatività che si fa carico di riconoscere ciò che a poco a poco va emergendo come nuova coscienza civile. L ’ importante, io credo, è far uscire il volontariato dall ’ area del marginale, come ciò che è solo provvisorio, interstiziale, suppletivo, sopravvivenza tradi zionale, insomma come sfera «tollerata» di rapporti che debbono essere ri condotti ad altro da sé, e comunque trattati in via derivata dallo stato socia
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