Transizione 1986
un ampio dibattito circa le garanzie di cui i cittadini dovevano godere di fronte agli sviluppi dell ’ informatica: tutti avevano piena consapevolezza della necessità di un intervento dello Stato su que sto terreno, ma si temeva anche che gli apparati pubblici potessero approfittarne per estendere il loro controllo sui cittadini con il trucco della interconnessione dei dati. Era stata anche auspicata la creazione “ all ’ interno dello Stato di un ’ istanza largamente indipen dente che sia in qualche modo organo della coscienza sociale di fronte all ’ uso dell ’ informatica ” 2 . L ’ istituzione della Commissione nazionale per l ’ informatica e le libertà (CNIL) rispose a questa preoccupazione 3 : espressamente definita dalla legge (art. 8) come una “ autorità amministrativa indipendente ” , questa commissione è sottratta a qualsiasi rapporto gerarchico o di tutela. In seguito, altre istituzioni saranno costruite sul medesimo modello, soprattut to l ’ Alta autorità per gli audiovisivi (legge del 29 luglio 1982) e la Commissione per il pluralismo e la trasparenza della stampa (legge del 23 ottobre 1984) 4 . La teoria si è poi appropriata del concetto, che è stato applicato per analogia ad istanze di più antica data, quali la Commissione per le operazioni di borsa (1967), il Mediatore (1973) o la Commis sione dei sondaggi (1977); tutti accostamenti che erano stati espli citamente suggeriti al momento della creazione della CNIL. È sta ta così forgiata una nuova categoria giuridica, che non presenta tut tavia contorni perfettamente chiari. Di fronte ad una gamma così vasta di situazioni, caratterizzata da gradi assai diversi d ’ indipen denza e da una grande varietà di poteri, qualsiasi delimitazione di confini è necessariamente, in parte, arbitraria e non vi è accordo sulla definizione, sulla estensione e sulla comprensività della nuova categoria. Due le interpretazioni che si fronteggiano:una ristretta, che richiede la presenza contemporanea di un vero e proprio status di “ autorità ” (concretizzato in un potere decisionale) ed una “ indi pendenza ” garantita da precise regole per quel che riguarda la composizione 5 ; e una più ampia, che concepisce la nozione di autorità in maniera estensiva — può trattarsi di una semplice auto rità morale o dell ’ esercizio di una “ influenza determinante ” sulle decisioni, sotto la forma giuridica del semplice “ parere ” che “ fa autorità ” — e ammette delle regole di composizione assai diverse 6 . A seconda dell ’ interpretazione, l ’ elenco può comprendere da sei o sette autorità amministrative indipendenti ad una ventina. Fin quando si rimane sul terreno giuridico e non su quello 6
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