Transizione 1986

amministrative indipendenti a semplici commissioni consultive. Il termine “ autorità ” ha un significato ulteriore: esso indica che queste istanze dispongono, al di là delle loro competenze giuridiche formali, di una legittimità particolare per mezzo della quale esse rafforzano i propri interventi con una sorta di magistero morale. Questa legittimità deriva largamente dal sostegno che il loro opera to trova nell ’ opinione pubblica. Obbligate ad operare sotto gli ochi dell ’ opinione pubblica (tramite il rapporto annuale), le autorità amministrative cercano di appoggiarsi ad essa al fine di resistere meglio alle pressioni del governo e di salvaguardare la propria indipendenza. Le campagne di informazione e le iniziative di sensi bilizzazione rientrano in questa strategia di massimizzazione del so stegno dell ’ opinione pubblica. 1.2. “ Amministrative ” La definizione giuridica delle autorità amministrative indipen denti si scontra subito con alcune serie difficoltà. Esse non rientra no infatti in alcuna delle rubriche tradizionali, non solamente del- l ’ Amministrazione, ma più in generale dello Stato. Così come è definito dalla dottrina giuridica francese, lo Stato, ente morale di diritto pubblico, si compone di un insieme di autorità, dotate cia scuna della capacità di parlare e di agire in suo nome. Alcune di queste autorità (Parlamento, Governo, Tribunali) beneficiano di uno statuto costituzionale e le norme che esse dettano (leggi, atti di governo, sentenze) sono definite in maniera limitativa coniugando criteri organici e criteri materiali. Per contro, l ’ Amministrazione e l ’ atto amministrativo sono categorie puramente residuali che com prendono tutto ciò che, nello Stato, non è compreso in una delle categorie precedenti. Come l ’ Amministrazione rappresenta il volto comune dello Stato, così l ’ atto amministrativo non può essere defi nito, nell ’ ambito degli atti giuridici dello Stato, che sulla base di ciò che esso non è. Si distinguono dallo Stato, come altrettante escrescenze auto nome, le collettività locali, le istituzioni pubbliche, le imprese pubbliche, gli enti privati di gestione di servizi pubblici dotati di personalità giuridica propria. Queste escrescenze, tuttavia, restano attaccate all ’ Amministrazione a cui appartengono e di conseguenza allo Stato, che decide unilateralmente e in modo sovrano della loro configurazione, delle loro attribuzioni e delle loro modalità di ge stione. In ogni caso, vi sono legami organici — gerarchia, tutela, 11

Made with FlippingBook Online newsletter creator