Transizione 1986
controllo amministrativo — che garantiscono la coesione dell ’ appa rato amministrativo e assicurano la conservazione del carattere uni tario dello Stato. Ora, le autorità amministrative indipendenti non possono esse re assimilate a nessuna delle figure menzionate. Tuttavia, nel mo mento stesso in cui esse presentano un problema di classificazione, la teoria giuridica fornisce la chiave per risolvere il problema della loro definizione. Come organi dello Stato, queste autorità non po tevano essere considerate, a meno di inserirle in un ’ altra categoria, che come una nuova variante di strutture amministrative. a. Organi dello Stato. L ’ inserimento della autorità amministra tive indipendenti nello Stato è fuori di dubbio. Da una parte, esse non sono affatto organismi privati: frutto dell ’ iniziativa pubblica, sono finanziate con risorse pubbliche, dirette da funzionari pubblici e sottoposte al diritto pubblico. Dall ’ altra esse sono sprovviste di personalità morale; esse rappresentano giuridicamente lo Stato, in nome del quale agiscono, emettono regolamenti, decidono, control lano, e lo Stato è responsabile del loro operato. Di più: esse non dispongono di fondi propri, ma beneficiano di un finanziamento annuale compreso nel budget dello Stato e assegnato alle dotazioni di un ministero 20 . Le autorità amministrative indipendenti sono dunque incontestabilmente delle autorità statali; il problema diven ta allora di sapere qual è la loro posizione all ’ interno dello Stato. b. Organi amministrativi. Il carattere amministrativo delle au torità indipendenti si deduce per via di successive eliminazioni. Queste autorità, in primo luogo, non sono organi costituzionali; ignorate dalla Costituzione, esse sono state create dal legislatore; anche se per l ’ avvenire si può prevedere un loro processo di costi- tuzionalizzazione che perlomeno metterà alcune delle autorità am ministrative al riparo dalle fluttuazioni politiche contingenti, il le gislatore resta per ora il solo arbitro della loro sorte. Questo, non significa però che esse rientrino nella sfera parlamentare. A diffe renza di alcune simili istituzioni straniere, come l ’ Ombudsman dei paesi nordici, le autorità indipendenti non intrattengono affatto legami organici con il Parlamento, anche se questo interviene spes so al momento della loro composizione, è informato del loro rap porto annuale d ’ attività ed ha a volte un ruolo da giocare per quanto riguarda il loro funzionamento 21 ; questi rapporti non con figurano alcuna dipendenza di diritto o di fatto. Poiché tali autorità 12
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