Transizione 1986
non hanno, d ’ altra parte, carattere giurisdizionale e sono state deli beratamente sottratte alla tutela del Governo, esse non possono che entrare nella categoria residuale della autorità amministrative. Tuttavia, all ’ interno di questa categoria esse dispongono di uno status specifico, nella misura in cui, sfuggendo alla subordinazione gerarchica, esse si collocano fuori dell ’ apparato. Si tratta di autorità amministrative isolate che trovano al loro interno la propria logica di funzionamento. Ciò è stato confermato dal giudice ammi nistrativo che, al termine di procedure simili ha stabilito, per cia scuna autorità amministrativa (Mediatore 22 , CNIL, Commissione per i sondaggi, Alta autorità), il suo carattere amministrativo ed ha conservato la propria competenza di principio nelle controversie provocate dalle loro iniziative. 1.3. “ Indipendenti ” L ’ indipendenza, in definitiva, è la caratteristica essenziale e il segno distintivo di queste autorità rispetto alle altre strutture am ministrative. Questa indipendenza è stata considerata come una condizione indispensabile al buon equilibrio dei settori coinvolti. L ’ autorità amministrativa deve servire ai cittadini come doppia tu tela, ad un tempo contro la pressione dei gruppi di interesse e con tro quella del potere politico. Ora, se l ’ inserimento nello Stato e il loro status amministrativo erano principalmente tesi a soddisfare la prima esigenza, erano però inadeguati a garantire la loro autonomia politica in quanto, per le regole del diritto pubblico, l ’ Amministra- zione è subordinata al governo in carica (art. 20 della Costituzione). Così, la concessione di garanzie di indipendenza organica e funzio nale nei confronti del governo in carica è stata considerata come una condizione indispensabile per permettere a queste autorità di assolvere la funzione di protezione e di garanzia che è stata loro assegnata. a. L'indipendenza organica. L ’ indipendenza di queste autorità amministrative risulta in primo luogo dalle regole di designazione degli organi dirigenti. Il caso del Mediatore è particolare in quanto esso deve essere nominato individualmente, con decreto del Con siglio dei Ministri, cosa questa considerata in precedenza assai poco compatibile con l ’ indipendenza dal potere esecutivo. Le scelte ef fettuate hanno tuttavia contribuito a dissipare queste prevenzioni. I primi tre Mediatori: Antoine Pinay (1973), Aime Paquet (1974), 13
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