Transizione 1986
"missioni ” che aggirando i pesanti apparati di gestione dispongono di una invidiabile libertà di movimento e sfuggono i normali vin coli burocratici. La politica di decentralizzazione perseguita a livel lo territoriale ha contribuito anch ’ essa a questa frammentazione dell ’ apparato amministrativo, conferendo una nuova autonomia de cisionale alle comunità locali grazie al?allargamento della sfera del le loro competenze e alla riduzione della loro dipendenza dalle istanze centrali. Avviata agli inizi degli anni ’ 70 (si veda la legge del 31 dicembre 1970), questa politica è stata rafforzata con la riforma del 2 marzo 1982, che comporta quattro punti essenziali: innanzitutto, la consacrazione della autonomia di gestione dei di partimenti e delle regioni, che conquistano piena padronanza del loro esecutivo ed hanno la possibilità di creare servizi efficaci. In secondo luogo, la soppressione della tutela (nelle tre forme di tutela amministrativa, finanziaria e tecnica) e la sua sostituzione con un tipo di controllo amministrativo e finanziario più distanzia to. In terzo luogo, l ’ estensione delle loro competenze in diversi settori, ma soprattutto in materia economica, un terreno sul quale le comunità locali acquistano delle responsabilità "offensive ” (di promozione dello sviluppo economico) e "difensive ” (di sostegno alle imprese in difficoltà); infine, il rafforzamento dei loro stru menti finanziari tramite la compensazione integrale dei trasferimen ti. Un movimento di autonomizzazione assai simile coinvolge anche le cellule funzionali che tendono, appoggiandosi sul proprio terreno d ’ intervento, ad emanciparsi dai vincoli del livello centrale. La crescente differenziazione delle strutture amministrative non comporta tuttavia la fine di tutti i principi di ordine e coesione. Il movimento centrifugo è controbilanciato da dispositivi di regola mentazione che limitano i margini di autonomia delle autorità am ministrative. Il fenomeno è assai chiaro a livello locale, dove la tutela è stata rimpiazzata da un sistema di controllo giudiziario i cui effetti sono altrettanto, e forse anche più, vincolanti. Anche per le autorità amministrative indipendenti si può constatare che, no nostante le apparenze, si è ancora lontani dalla piena autonomia. In primo luogo, i vincoli di ogni ordine, finanziario, materiale, perso nale, giuridico, sono imposti su di loro dalla Amministrazione alla quale esse sono, di fatto se non di diritto, legate (competenze iscritte sul budget di un ministero, locali in comune, funzionari messi a disposizione) cosicché esse sono costrette, a causa dei loro scarsi mezzi, ad appoggiarsi al sistema logistico della stessa Ammi nistrazione. Data questa mancanza di autonomia di gestione l ’ auto 20
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