Transizione 1986

rità amministrativa non potrebbe violare, in occasione dell ’ elabora zione del proprio regolamento interno, le competenze in materia di regolamentazione detenute dal governo a livello di applicazione delle leggi. Inoltre, l ’ assenza di un legame gerarchico o di tutela non esclu de la eventuale presenza di un commissario governativo, le cui competenze sono a volte formali e limitate ad un ruolo informati vo, altre volte sono più marcate in virtù della facoltà concessagli di richiedere una seconda deliberazione. In certi casi il governo si riserva l ’ esercizio diretto di questo potere di controllo. D ’ altra parte, e soprattutto, il collegamento delle autorità am ministrative indipendenti al resto dell ’ apparato è attestato e garan tito dal controllo del giudice amministrativo. In termini generali, il giudice amministrativo appare sempre più come un ’ istanza integra tiva e sostitutiva, una nuova forza centripeta chiamata a compensa re lo sviluppo delle tendenze centrifughe in seno all ’ amministrazio ne. Tutto avviene come se i vecchi legami gerarchici o di tutela, diventati insufficienti o inefficaci per la conservazione dell ’ unità dell ’ apparato, fossero sostituiti, tendenzialmente, da controlli giu risdizionali. Questa sostituzione è assai evidente sul piano locale, in quanto la riforma del 1982 ha avuto l ’ effetto di sostituire il classi co controllo di tutela che pesava sugli atti delle comunità locali con un controllo giuridico; ma la differenza fra i due tipi di controllo è tenue, se si tiene presente che i giudici amministrativi e gli ammi nistratori attivi hanno la stessa formazione e criteri di valutazione tra loro omogenei — tenendo conto dell ’ attuale coinvolgimento dei giudici nel controllo della proporzionalità. Inoltre, il giudice am ministrativo ha teso ad affermare la sua competenza di principio per quanto riguarda gli atti delle autorità amministrative indipen denti; senza dubbio solidale nel preservare la loro libertà d ’ azione, il giudice non spinge molto avanti il suo controllo e non esita a riconoscere agli amministratori un largo potere discrezionale. Ma non per questo il suo intervento non Io porta ad ancorarle solida mente alle strutture amministrative del diritto comune, assicurando la conservazione di una coesione globale. Il policentrismo ammi nistrativo, di cui le autorità indipendenti sono una delle manifesta zioni più evidenti, è dunque controbilanciato dalla persistenza di una pressione unificatrice. A dispetto di questi correttivi, che riducono in parte la portata della loro istituzione e assicurano la loro compatibilità con i princi pi tradizionali dell ’ organizzazione dello Stato, le autorità ammini 21

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