Transizione 1986

L ’ interpretazione parlamentarista tende infatti ad imporsi, ma in condizioni diverse da quelle della Quarta e della Terza Repub blica. Il regime parlamentare deve infatti convivere con i poteri che la Costituzione riconosce espressamente al Presidente della Re pubblica, dato che questi, eletto a suffragio universale, non può rinunciarvi. Il Presidente e il Governo sono ormai istituzioni diffe renti e ciascuna deve fare i conti con l ’ altra. Fin dai primi giorni della “ coabitazione ” è stato possibile valutare in che modo essi intendono i rispettivi poteri per ciò che concerne l ’ attività legislati va, l ’ attività governativa e le relazioni internazionali. D ’ altra parte, poiché non ci sono stati conflitti gravi fra di loro, ci è solo possibi le ricordare le procedure costituzionali che regolano eventuali con flitti di competenza. 4. Il Primo Ministro responsabile dell"attività legislativa È il Primo Ministro e non il Presidente della Repubblica che ha l ’ iniziativa legislativa (art. 39 della Costituzione); è sempre il Primo Ministro che firma i progetti di legge da sottoporre al Par lamento. Certo tali progetti sono deliberati in seno al Consiglio dei ministri presieduto proprio dal Capo dello Stato, che ne fissa quin di l ’ ordine del giorno, ma non può paralizzare l ’ iniziativa — costi tuzionale — del Presidente del Consiglio. Tutto ciò che il Presi dente della Repubblica può è ritardare l ’ esame del progetto di legge da parte del Consiglio dei Ministri per prendersi il tempo necessario per studiarlo; il tutto non può però andare al di là di otto giorni, l ’ intervallo fra due Consigli dei ministri. I progetti di legge sono del resto elaborati nel corso delle riunioni dei ministri presiedute dal Presidente del Consiglio. La deliberazione del Consiglio dei ministri appare dunque come una formalità che permette tuttavia al Capo dello Stato di presentare delle osservazioni di cui il governo può, o meno, tenere conto. Inoltre, durante la discussione parlamentare il governo può emen dare il proprio progetto senza consultare il Presidente della Re pubblica e questa possibilità è già stata largamente utilizzata. Una volta che la legge è votata dal Parlamento, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla entro quindici giorni; è vero che l ’ articolo 10 della Costituzione gli permette di richiedere una nuova delibera parlamentare, ma questa richiesta deve essere fatta in accordo con 30

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