Transizione 1986
il Primo Ministro in quanto non può essere inoltrata senza la sua approvazione. Tuttavia, invece di promulgare la legge, il Presidente della Repubblica può consultare il Consiglio costituzionale e per fare questo non ha bisogno di autorizzazione. Se il Consiglio costituzio nale dichiara che la legge in questione è contraria alla Costituzione, ne viene in questo modo impedita la promulgazione. Prima del 16 marzo, il Presidente della Repubblica non aveva mai esercitato tale prerogativa in quanto le leggi erano quasi sempre state votate con il suo accordo e poiché la Costituzione autorizza anche l ’ appello (di sessanta parlamentari) al Consiglio costituzionale — cosa che è avvenuta di frequente in passato — ma un ricorso al Consiglio da parte del Capo dello Stato avrebbe oggi un carattere di indubbia solennità. Un ricorso al Consiglio costituzionale non ha evidente mente alcuna utilità se non in caso di violazione della Costituzione. Bisogna tuttavia sottolineare il ruolo prioritario del Consiglio costi tuzionale, che in questi anni ha notevolmente esteso la sfera della propria competenza rispetto al passato, sia in relazione alla Costi tuzione sia in rapporto alle leggi organiche e ai diritti e alle libertà sancite dalla Costituzione. Ma questo controllo cessa quando il Parlamento autorizza il Governo ad agire attraverso decreti. 5. Il problema dei decreti I decreti hanno già sollevato delle difficoltà in quanto hanno fatto emergere alcune divergenze fra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. L ’ articolo 38 della Costituzione pre vede che il Parlamento possa autorizzare a prendere per decreto misure, che, in base alla Costituzione, sono di competenza del Legislatore. Fino a quando esse non sono state ratificate dal Par lamento, restano meri atti amministrativi, anche se sono esecutive già alla loro pubblicazione. I decreti possono diventare dunque materia di un ricorso davanti al Consiglio di Stato per abuso di potere, e il Consiglio di Stato ne garantisce il controllo giurisdizio nale al posto del Consiglio costituzionale, ma con una differenza sostanziale. Quando il Consiglio costituzionale controlla una legge, lo fa prima della promulgazione della medesima e dunque prima che essa sia resa esecutiva. Quando il Consiglio di Stato controlla un decreto lo fa dopo che esso è stato promulgato e quindi sicura mente alcuni mesi dopo la sua entrata in vigore. 31
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