Transizione 1986
Se il decreto è emanato dal governo (art. 38) esso deve essere firmato dal Presidente della Repubblica dopo la delibera del Consiglio dei Ministri (art. 13). Il problema sta dunque in questi termini: può il Capo dello Stato rifiutare di firmare un decreto preparato dal Governo? Il Presidente della Repubblica può in effetti ritenere che la sua firma supponga un duplice giudizio: un giudizio di opportunità in luogo e al posto del Parlamento e un giudizio di costituzionalità in luogo e al posto del Consiglio costi tuzionale. I giuristi francesi si sono divisi in due scuole: gli uni rifiutano di accordare al Capo dello Stato il potere di esercitare quello che a loro avviso rappresenta un potere di veto; gli altri, al contrario, gli riconoscono un diritto illimitato di valutazione di screzionale dei testi che gli vengono presentati. È possibile peraltro sostenere anche una posizione più sfumata. Innanzitutto, la seconda risposta renderebbe il Capo dello Stato responsabile dei decreti che accetta di firmare, mentre il principio della sua irresponsabilità politica è sancito dall ’ articolo 68 della Costituzione. In secondo luogo, per contro, nel quadro della prima soluzione, la Costituzione assegna al Capo dello Stato alcune mis sioni (si vedano in particolare gli articoli 5 e 64), ed egli può e de ve rifiutare quei decreti le cui conseguenze gli appaiono contrarie a queste missioni. Tutto questo vale nel caso di decreti contrari a) alla Costituzione e ai testi ai quali essa rinvia (leggi organiche, leggi finanziarie) così come ai diritti e alle libertà da essa garan titi. Il Presidente della Repubblica, infatti, “ veglia sul rispetto della Costituzione ” (art. 5); b) ai trattati internazionali e in particolare al trattato di Roma, poiché il Capo dello Stato è il “ garante dei trattati ” (art. 5); c) all ’ indipendenza nazionale, di cui il Capo dello Stato è garante (ancora art. 5). Che dire, ad esempio di una denazionalizzazione che permette di trasferire all ’ estero dei centri decisionali es senziali all ’ economia del paese? /) al “ funzionamento regolare dei poteri pubblici ” oltre che alla “ continuità dello Stato ” e questo può comprendere tanto la continuità della politica estera quanto la continuità della politi ca sociale. È possibile, ad esempio, mettere in discussione le conquiste sociali? 32 d) all ’ integrità del territorio (artt. 5, 16 e 89); e) all ’ indipendenza della magistratura (art. 64);
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