Transizione 1986
rimenti alle Regioni. Soltanto oggi, con la legge 431, che si pre senta del resto alquanto anomala in una situazione di carenza legislativa e di vera e propria controriforma per il governo del territorio, vengono assoggettate a tutela intere categorie di beni, e quindi gran parte del territorio nazionale. Si supera il concetto e la cultura del «vincolo puntuale», casuale e discrezionale (e d ’ altra parte poco praticato) e la filosofia di fondo della legge fa notevoli passi avanti anche rispetto alla considerazione esclusivamente este tica e panoramica del paesaggio. Se anche non viene compiutamen te definito né correttamente articolato il concetto di «tutela atti va», si introduce l ’ obbligo del piano come unico strumento idoneo ad attivare vincoli e salvaguardie da parte delle Regioni. Una vera e propria occasione per rilanciare e finalmente co struire una «cultura» del territorio. L ’ attuazione della legge pone preliminarmente una considerazione di ordine generale: il falli mento quasi sostanziale della pianificazione nell ’ obiettivo di tutela re e valorizzare risorse e beni ambientali: sia dei piani paesistici ex lege del ’ 39, sia dei piani cosiddetti ordinari. Nel primo caso il fallimento va senz ’ altro addebitato alla limi tatezza concettuale e culturale di leggi e strumenti settoriali, dalle finalità totalmente incerte e che, separando il bene da qualsiasi contesto sociale ed economico, non ne garantivano né la salva- guardia né la valorizzazione. Quanto alla pianificazione ordinaria o «globale», pur con le differenziazioni anche notevoli riscontrabili nelle diverse realtà regionali e locali, anch ’ essa non ha offerto, se non raramente, risposte concrete di tutela, proprio perché, sia negli strumenti che nelle politiche di piano, veniva assegnata prio rità allo sviluppo, e del tutto secondario e residuale è stato l ’ aspet to riservato ai progetti di tutela. Possiamo affermare, schematizzando, che nella fase di espansio ne — demografica, produttiva ed urbana — che ha accompagnato la crescita industriale del paese, si è perseguita, anche con la piani ficazione urbanistica, un ’ ipotesi di sviluppo assoluto, mentre la tutela è stata debitamente ignorata. Solamente in alcuni casi, come in Emilia-Romagna, pur privi legiando la «crescita», la pianificazione ha praticato pertinenti po litiche di tutela. Si consideri, per esempio, la salvaguardia dei centri storici o quella delle zone collinari come il rispetto delle zone agricole, praticata in numerosi piani comunali. Si tratta oggi di rovesciare i termini della questione, non negando validità alla pianificazione «globale», ma piuttosto affermando che una giusta 70
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