Transizione 1986

mi). In una parola, si tratta di misurarsi con la convinzione che esistano due ambienti: uno da «vincolare» per gli innegabili valori di sé, ed uno da consumare, per assenza di tali valori. Una situa zione che porta alla conseguenza che entrambe le condizioni non richiedano interventi di sorta: la prima, proprio perché di alto valore e dunque meritevole di «vincolo» (il che vuol dire, nella maggioranza dei casi, meritevole di abbandono e dunque di ineso rabile degrado), la seconda proprio in ragione della presunta man canza di valore ambientale e dunque in nome di altre «utilità». Il superamento della contraddizione sta dunque in un superio re livello di qualità, prima che tecnico, culturale. E penso, ovvia mente, a una nuova concezione del rapporto tra consumi e risorse, tra standard della pianificazione e mezzi disponibili. Si tratta, in sostanza, di passare da una fase di difesa del territorio ad una fase di salvaguardia attiva, per arrivare a costruire, nella società regio nale, una nuova cultura del territorio e dell ’ ambiente. Infatti, co me dice Schwartz «nel conflitto tra economia-ecologia l ’ arbitraggio non compete ad una tecnica né giuridica né urbanistica, ma è squisitamente politico, e colui che sceglie, sceglie in funzione della tendenza politica cui ha deciso di riferirsi». Occorre quindi ripensare la pianificazione globale, ripensarne la metodologia alla luce del nuovo obiettivo che assume la tutela come prioritaria e lo sviluppo compatibile. La scelta è quella di un piano riferito all ’ intero ambito regio nale, che esprima unità di criteri e capacità di sistemazione com plessiva della fisionomia paesistico-territoriale di tale ambito, sfor zandosi di individuare e di mettere nella dovuta evidenza l ’ elemen to o gli elementi di base da cui il profilo della regione è fonda mentalmente e distintamente caratterizzato. Un piano non settoria le ma «trasversale», che anticipa logicamente e cronologicamente le scelte più complessive del territorio regionale, definito quale «piano territoriale stralcio» ai sensi della legge regionale 47/1978, a cui saranno attribuiti valore ed efficacia di «piano paesistico» ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 431/1985. Un piano paesistico che, pur avendo autonoma elaborazione, dovrà avere un «appuntamento di ritorno» con il piano territoriale regionale e con la pianificazione in generale: il senso della sua autonomia non è tanto e non solo quello di influire direttamente sulle realtà, quanto quello di incidere sulla complessiva attività pianificatola e sulla sua attuazione. Particolarmente importante è dunque il sincronismo che la 72

Made with FlippingBook Online newsletter creator