Transizione 1989

perfezionata al punto da risultare sicuramente vantaggiosa e be nefica tanto per i figli quanto per i genitori. In questo senso, il problema normativo relativo alla liceità del tipo di intervento rivela appieno la sua urgente «priorità» sulle altre questioni. Lungi dall ’ essere un problema destinato a coinvolgere solo pochi casi «patologici», decidendo sulla FA si viene a decidere di come è giusto che l ’ umanità si riproduca, cioè si decide del futuro del l ’ umanità stessa. 3. Se dal punto di vista concettuale la FA è un intervento che appartiene al genus delle NTR, dal punto di vista storico si deve riconoscere che tale tipo di intervento è senza dubbio molto recente e nuovo. Infatti, sino a pochi anni fa non era (fisicamente o tecni camente) possibile intervenire in tal modo 6 . Poiché è superfluo regolare legislativamente azioni che sono fisicamente impossibili, non è difficile spiegare come mai la FA non sia regolata da precise e specifiche norme giuridiche. D ’ altro canto, lo sviluppo delle NTR — nel nostro caso soprattutto di quelle pro-procreative — ha sconvolto il quadro tradizionale, in quanto si sono venute a creare situazioni e responsabilità nuove che sollevano problemi nuovi che esigono una più adeguata regolazione: come la «rivo luzione industriale» ha richiesto nuove leggi per regolare i nuovi problemi sorti nel campo del lavoro 7 , così la «rivoluzione biolo gica» cui stiamo assistendo viene a richiedere nuove norme per regolare i nuovi problemi relativi alla riproduzione. Di fatto, molti governi hanno formato apposite Commissioni di studio per avan zare specifiche proposte legislative, e il modo in cui si riuscirà a rispondere alla nuova esigenza è di grande interesse dal punto di vista della teoria generale del diritto e della sociologia giuridica. Se invece si guarda il problema dal punto di vista normativo, allora, — considerata l ’ incompletezza della legislazione vigente — si deve riconoscere anche che il problema «prioritario» è — an cora una volta — quello dei principi o dei criteri in base ai quali informare la politica del diritto e la legislazione futura. Infatti, se il problema verte sui principi in base ai quali produrre il nuovo diritto, allora è chiaro che essi non possono essere principi «giuri dici» (in senso stretto), perché altrimenti il diritto potrebbe fa cilmente trarre dal proprio «interno» la regolazione richiesta, e non

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