Transizione 1989

codice morale (o del proprio punto di vista) rispetto a quello degli altri. Ma proprio perché la definizione proposta è «neutrale» ri spetto ai diversi possibili codici morali, essa presuppone la totale equivalenza normativa (o indifferenza) dei vari codici. Pertanto è inadeguata perché non consente di cogliere tale pretesa di «superiorità» racchiusa nel significato di «morale». Riconosciamo che «morale» include la pretesa di «superiorità» indicata, ma osserviamo che questo è un aspetto concernente l ’ etica normativa, non la meta-morale. D ’ altro canto, non è vero che la «neutralità» della nostra definizione meta-morale implichi l ’ equi valenza normativa dei vari codici, perché resta aperta la possibilità che tale definizione semplicemente prescinda (o «si astenga») dal considerare il problema normativo: essa consente di riconoscere la moralità (in senso meta-morale) di un dato codice, senza per que sto prender posizione sulla moralità (in senso normativo). Que st ’ ultimo è un ulteriore problema che la nostra definizione lascia aperto, cosicché, in base ad essa è possibile dire che un codice è «morale» (in senso meta-morale) ed anche, poi, che è «immorale» (in senso normativo) — come ad esempio nel caso della «morale nazista». In questo senso, solo dopo aver affrontato il problema normativo è possibile cogliere la pretesa di «superiorità» incorpo rata nel significato di «morale». Poiché la definizione proposta non esclude di sostenere teorie normative in base alle quali è possibile mostrare l ’ immoralità di un codice, e quindi la effettiva «superio rità» di un codice alternativo, essa consente di cogliere anche l ’ aspetto del significato di «morale» in esame 13 . A questo punto, comunque, il critico può replicare osservando che se è possibile astenersi dal dare una risposta al problema nor mativo (posponendo la questione) nel caso del «codice morale in dividuale», cioè del codice che ciascuno pone alla base del proprio stile di vita e delle proprie preferenze personali, la cosa è diversa nel caso del «codice morale sociale», cioè del codice che è alla base delle istituzioni sociali e che regola le azioni con conseguenze sociali rilevanti. Nel primo caso, infatti, si può sostenere che, anche se in teoria è possibile individuare la soluzione «corretta», in pratica l ’ impresa è inattuabile sia per l ’ enorme numero delle variabili da considerare sia perché essa è relativamente poco im portante, dal momento che i suoi effetti riguardano solo l ’ indivi duo considerato. Nel caso del «codice morale sociale», invece, la situazione è diversa, non foss ’ altro perché l ’ individuazione della 237

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