Transizione 1989

soluzione «corretta» ha un ’ importanza decisiva, dal momento che i suoi effetti riguardano tutti i cittadini. In questo caso, quindi, il problema normativo non può essere posposto, e deve essere af frontato. Ma proprio a questo punto la definizione proposta in contra gravi difficoltà. Infatti, di fronte ai diversi codici morali (sociali), si deve prendere atto che ciascuno, partendo dal proprio punto di vista, riesce a sostenere la «superiorità» dei propri prin cipi, e l ’ inaccettabilità di quelli degli altri. Si crea così una situa zione di stallo tra i vari codici, e proprio questo fatto genera la difficoltà in esame: se tutti possono legittimamente avanzare la pretesa di «superiorità», allora — non essendoci un ulteriore cri terio «esterno» per giudicare i diversi «punti di vista morali» — si deve riconoscere che nessun codice è «superiore» all ’ altro e quin di che i vari codici sono tra loro normativamente equivalenti. Per tanto la definizione proposta non riesce a cogliere la pretesa di «superiorità» incorporata nel significato di «morale», e a tale fine sembra necessario introdurre una più forte (e controversa) nozione di «razionalità» 14 . L ’ obiezione si basa sulla constatazione del fatto che i vari op posti codici morali (sociali) si vengono inevitabilmente a trovare in una situazione di stallo senza via di uscita. Tuttavia, la diffi coltà può essere risolta se riuscissimo ad avere un criterio «ester no» ai vari codici morali grazie al quale riuscire a rompere la situazione di stallo attribuendo almeno un vantaggio iniziale ad uno dei codici morali in competizione. In questo senso tale codice potrebbe vantare la pretesa di «superiorità» almeno fino a quando chi nega la soluzione individuata non abbia provato la sua inso stenibilità. In tal modo non solo riusciremmo a dare una risposta al problema normativo, ma anche mostreremmo che la definizione di «morale» proposta è adeguata, accettabile e condivisa. È possibile individuare il criterio «esterno» necessario per giudicare i diversi «punti di vista morali» e per spezzare la situa zione di stallo? A nostro giudizio la risposta è positiva, in quanto riteniamo che il diritto fornisca la base adeguata allo scopo. In fatti, anche se la legislazione in materia di FA è insufficiente a risolvere tutti i nuovi problemi che si presentano al riguardo, tuttavia essa non è completamente muta, dal momento che, di fronte ad eventuali casi concreti, il giudice deve dare una risposta precisa, e può farlo ricorrendo alla ratio sottesa alla legislazione. In questo senso, poiché tale ratio individua un principio normativo

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