Transizione 1989

generale, esso può essere assunto come principio «morale» da porre alla base di uno specifico codice morale. In questo senso, possiamo dire che il codice morale che include la ratio giuridica ha il vantaggio iniziale da noi ricercato, e questo perché il diritto racchiude in sé un ’ esperienza umana secolare, e quindi possiamo presumere (fino a prova contraria) che tale esperienza sia valida anche nelle nuove situazioni. Grazie al diritto da una parte riusciamo a rompere la situazione di stallo tra i vari codici morali (e quindi sostenere l ’ adeguatezza della definizione proposta di «morale»), e dall ’ altra riusciamo a delimitare con precisione l ’ ambito del problema individuando i vari principi che le varie posizioni ritengono essere rilevanti alla problematica in questione. Sia pure in via mediata e indiretta, l ’ esperienza giuridica fornisce importanti indicazioni sia sul piano etico sia per il chiarimento della problematica. È pertanto urgente rivolgere l ’ attenzione al dibattito giuridico in materia di FA. 5. Limiteremo la nostra disamina all ’ esperienza giuridica ita liana che, peraltro, è particolarmente interessante ai nostri fini in quanto ha affrontato il problema della FA nel cosiddetto «caso di Roma» (1956). Poiché i vari autori intervenuti su tale caso dis sentono su quale sia la ratio effettivamente sottesa alla legislazione, il nostro primo compito sarà quello di esaminare il dibattito al fine di individuare le varie posizioni e di tracciare una «mappa» che metta in luce le differenze. In seguito cercheremo di individuare anche la posizione che effettivamente è sottesa alla legislazione, cioè quella che può vantare il vantaggio iniziale. Le vicende del «caso di Roma» sono chiare: il marito sterile dà il consenso alla fecondazione eterologa (cioè con seme di donatore anonimo) della moglie ma, dopo la nascita del figlio, esercita l ’ azio ne di disconoscimento. La moglie si oppone adducendo il prece dente consenso del marito, e il Tribunale deve decidere se tale consenso sia idoneo a precludere l ’ esercizio dell ’ azione di discono scimento. La sentenza consente il disconoscimento richiesto dal marito perché — come si legge nella motivazione — «nel vigente sistema legislativo il rapporto biologico costituisce [non solo] il presupposto indispensabile per l ’ affermazione di ogni rapporto giuridico di filiazione; ma è da aggiungere che tale presupposto è

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