Transizione 1989
che sostengono i vari principi che stanno alla base del contrasto principale. In questo modo speriamo di riuscire a stabilire qual è quello effettivamente sotteso al diritto italiano.
6. Cominciamo la nostra disamina considerando le ragioni che sostengono il principio della coincidenza non solo perché esso costituisce uno dei poli del contrasto principale, ma anche perché è stato recentemente riproposto dalla Commissione Santosuosso. Purtroppo la Commissione non è di grande aiuto al riguardo, dal momento che non si preoccupa di esplicitare la giustificazione del principio, quasi presupponendone la sua «auto-evidenza» 24 . Se tut tavia andiamo ad esaminare gli altri argomenti che sono stati avanzati per sostenere il principio, ci accorgiamo che essi sono insufficienti allo scopo. Infatti, come abbiamo mostrato dettaglia tamente in altra sede 25 , il ragionamento del Tribunale di Roma è scorretto perché inficiato da una fallacia logica riconducibile alla falsa contrapposizione, ed anche un altro argomento avanzato da Fernando Santosuosso (in un importante volume del 1961) è vi ziato da una petitio principii. L ’ unico argomento che sembra sostenere il principio in esame è quello proposto da Marco Comporti, il quale osserva che tutte le recenti riforme del diritto di famiglia avvenute in Europa hanno accolto due principi fondamentali in tema di filiazione, e cioè il principio di eguaglianza e quello di verità: «il principio di verità comporta l ’ affermazione della coincidenza tra stato giuridico e verità biologica... anche la riforma italiana si è basata su di essi, facendo cadere i limiti preesistenti alla ricerca della paternità na turale, facendo venir meno il sistema del divieto delle indagini sulla paternità, ed ammettendo la libertà di prova della paternità e maternità naturale con ogni mezzo, ivi comprese le prove gene tiche e quelle dei gruppi di sangue, sia nella loro portata negativa che in quella positiva. In questo nuovo ordinamento della filia zione, la legittimità non è più uno status giuridicamente privile giato, essendosi attuato il principio di eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali: sicché al favor legittimitatis la riforma ha sosti tuito il principio di corrispondenza tra “ certezza formale ” e “ ve rità naturale ” . Si è ritenuto al riguardo che il diritto sostanziale al conseguimento del vero status corrispondente alla reale derivazione 243
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