Transizione 1989

biologica possa essere considerato un diritto della persona garan tito a livello costituzionale in riferimento ai principi enunciati dalle norme di cui agli artt. 2, 29, 30 Cost.» 26 . A giudizio di Comporti, quindi, la legislazione vigente è informata al principio della coin cidenza perché l ’ articolo 269 c.c. introdotto dalla riforma del 1975 ha fatto cadere molte delle restrizioni giuridiche un tempo stabi lite per legge alla libera ricerca della paternità, mostrando così di accogliere il principio di verità e quindi la coincidenza tra lo stato giuridico e la verità biologica 27 . A prima vista la tesi di Comporti sembra ben fondata, ma a ben vedere si deve riconoscere che l ’ appello all ’ art. 269 c.c. non è affatto sufficiente a sostenere il principio della coincidenza: è vero che da un regime che dava grande rilievo al favor legittimitatis si è passati a un regime che invece privilegia il favor veritatis, ma questo passaggio non è avvenuto isolatamente, bensì ha compor tato una più ampia riforma del diritto di famiglia. Se si considera tale cambiamento più generale, e non si estrapola l ’ art. 269 da tale contesto vitale, allora diventa chiaro che esso non sostiene affatto il principio della coincidenza. Quando si considera tale contesto più ampio, infatti, non si deve dimenticare che la riforma ha portato cambiamenti così profondi da far dire allo stesso Lener che «l ’ istituto del matrimonio è stato legislativamente ridimensio nato, ch ’ è quanto dire privato della naturale e tradizionale sua eticità, trascendente l ’ individualità dei nubenti e l ’ arbitrio dello stesso legislatore. Invece della cosiddetta concezione comunitaria o sociale di tale istituto, ne è stata accolta, anche a giudizio di non pochi e autorevoli civilisti, una concezione individualistica e pri vatistica» 28 . È importante osservare che quella che Lener chiama «la concezione individualistica» della famiglia ha influenzato non solo la riforma del 1975, ma anche il modo stesso di impostare i problemi di diritto familiare. Infatti, fino alla fine degli anni ses santa si è letta la Costituzione alla luce del codice civile, mentre a partire da tale periodo ci si è accorti che la Costituzione è in formata ad una prospettiva affatto diversa da quella del codice, e si è capovolta la linea interpretativa. Inoltre, si è cominciato ad osservare che «i principi accolti dagli artt. 29, 30 e 31 sono una specificazione, all ’ interno del gruppo familiare, delle direttive de gli artt. 2 e 3 della Costituzione, là dove la famiglia appare inne gabilmente come “ formazione sociale ” ove si svolge la personalità dei singoli, di cui la Repubblica tutela i diritti inviolabili, e, an 244

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