Transizione 1989
cora, appare la prima cellula sociale nella quale debbono dissol versi le profonde contraddizioni della società italiana, ineguale e discriminatoria» 29 . In questo senso, l ’ espressione «società natura le» usata nell ’ art. 29 cost. in riferimento alla famiglia è stata spogliata di tutte le connotazioni giusnaturalistiche per assumere un significato del tutto nuovo rispetto a quello tradizionale che tendeva ad intenderla come «società di diritto naturale». Gli effetti di questi profondi cambiamenti nell ’ impostazione stes sa del diritto familiare sono diventati particolarmente evidenti nella riforma soprattutto per quanto riguarda i problemi dell ’ unità della famiglia e della filiazione. Quanto al primo problema, come osserva Mengoni, il collegamento istituito tra l ’ articolo 29 e l ’ art. 2 ha fatto in modo che l ’ enfasi della tutela garantita dall ’ art. 29 fosse spostato «dalla famiglia per sé considerata come unità isti tuzionale alla qualità dei suoi membri come individui autonomi, così che l ’ unità familiare si prospetta quale bene meritevole di tutela non per se stesso, ma in quanto favorisce il pieno svolgi mento della personalità dei singoli, e quindi se e fino a quando essa sia sentita e vissuta come rispondente alle proprie esigenze individuali. La formula dell ’ art. 29 “ diritti della famiglia ” si tra duce nella formula “ diritti (degli individui) nella famiglia ” » 30 . Il secondo punto in cui il cambiamento di impostazione generale operato dalla cosiddetta «concezione individualista» si è fatto sen tire riguarda invece la filiazione. In tale ambito, il cambiamento è stato tanto profondo che lo stesso Lener osservava che «la più grave e meno discutibile menda della riforma si ha là dove questa attua non tanto un ridimensionamento, quanto una degradazione della famiglia legittima, come valore fondamentale della società... ai nati fuori del matrimonio e persino contro il matrimonio la legge 19 maggio 1975 concede tutto: padre, madre, nome, fami glia, parentela, diritti successori e speciale tutela del giudice» 31 . Se è vero che — come è stato autorevolmente ricordato — quando si considerano i problemi della filiazione naturale ci si trova di fronte a «due termini complementari: maggior tutela si dà alla famiglia legittima, minor tutela si può dare a ciò che succede fuori del matrimonio. Meno rispetto si dà alla famiglia legittima più se ne può dare all ’ altra parte» 32 , allora, di fronte alla (pressoché totale) equiparazione dei figli naturali e adulterini ai figli legittimi, non resta che ammettere che la famiglia legittima «cessa di essere l ’ unica vera famiglia perché fondata sul matrimonio; cessa di es 245
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