Transizione 1989

sere la cellula fondamentale della società; cessa di essere la più connaturale delle formazioni sociali in cui si sviluppa la perso nalità dell ’ uomo. Il seminarium rei publicae sta nella generazione comunque avvenuta: dentro, fuori, contro il matrimonio» 33 . Se si considerano questi profondi cambiamenti della prospettiva generale all ’ interno dei quali si colloca l ’ art. 269, si deve ricono scere che l ’ ampliamento (e non l ’ abolizione) dei limiti della libera ricerca della paternità risulta essere un mezzo per garantire efficacia alla normativa posta a tutela dei figli naturali e adulterini, i quali non possono essere discriminati per «colpe» che non hanno. Poiché non è giusto che la posizione giuridica di tali figli sia sacrificata dalla legge ordinaria, «la riforma ha ammesso la ricerca della paternità con ogni mezzo, sì da agevolare il rispetto dei diritti dei minori e l ’ assunzione della corrispondente responsabilità da parte dei genitori naturali» 34 . In questo senso, ben lungi dal sostenere il principio della coincidenza (come afferma Comporti), il nuovo rilievo assunto dal favor veritatis sostiene il principio di socialità nella versione di Trabucchi, che considera la responsa bilità individuale per le conseguenze delle proprie azioni: sono state abbandonate molte delle tradizionali restrizioni imposte dal favor legittimitatis perché esse avrebbero ostacolato il riconosci mento della filiazione naturale e adulterina, lasciando così all ’ uomo la possibilità di un atteggiamento «irresponsabile» nei confronti dei nati fuori dal matrimonio. Sembra quasi che il nuovo rilievo al favor veritatis sottintenda il seguente ragionamento: la presenza del fattore biologico di un dato uomo in un nuovo nato è segno indiscutibile del suo consenso a certi atti sessuali delle cui conse guenze deve essere in ogni caso direttamente responsabile, indi pendentemente dal matrimonio. In questo senso, ben lungi dal sostenere il principio della coincidenza, il rilievo dato dalla ri forma al favor veritatis è un ’ ulteriore conferma a favore del prin cipio di Trabucchi che dà rilievo alla responsabilità diretta per le conseguenze delle proprie azioni. Il fautore del principio della coincidenza può osservare a que sto punto che pur non essendo sostenibile da un punto di vista giuridico, il principio resta valido da quello “ morale», e quindi deve essere assunto come criterio da porre alla base della legisla zione futura 35 . Dovendo considerare tale proposta, possiamo co minciare ricordando che, secondo la definizione da noi più sopra adottata, per essere “ morale» (in senso metamorale) un codice 246

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