Transizione 1989

9. A questo punto non resta che tracciare un primo bilancio (provvisorio) di alcune conseguenze derivanti dalla nostra analisi. Il fatto che dall ’ analisi del dibattito giuridico sia emerso che la divergenza fondamentale sulla FA verte sul diverso tipo di ri spetto dovuto all ’ ordine familiar-riproduttivo costituisce un risul tato importante perché fornisce la correttezza dell ’ impostazione da noi data al problema, impostazione che colloca la FA all ’ interno del più ampio genus delle NTR. Infatti, se, come abbiamo mostra to, il contrasto di fondo verte sull ’ ordine familiar-riproduttivo, allora diventa chiaro che il problema «primario» non riguarda le conseguenze specifiche di questo o di quell ’ intervento, ma la pos sibilità stessa di ritenere lecito il controllo diretto del processo riproduttivo da parte dell ’ uomo. In secondo luogo, se il problema è quello del rispetto dovuto all ’ ordine familiar-riproduttivo allora abbiamo un ’ ulteriore con ferma che la legislazione italiana non è informata alla concezione comunitaria assoluta. Infatti, se davvero presupponesse il dovere assoluto, allora non solo si dovrebbe vietare il riconoscimento dei figli adulterini, ma anche la contraccezione, l ’ aborto, e la sterilizza zione volontaria. Ma poiché il diritto consente gli atti non-procrea- tivi, allora si deve riconoscere da una parte che il dovere presup posto dal diritto non è un dovere assoluto, e dall ’ altra che chi in tende proporre una legislazione informata al dovere assoluto deve essere disposto a sostenere un divieto di tutti gli interventi diretti nel processo riproduttivo, siano essi pro-procreativi o non-pro- creativi. Infine, l ’ aver riportato l ’ attenzione sul rispetto dovuto all ’ or dine familiar-riproduttivo consente di dire qualcosa anche sul controverso problema della «creazione» di embrioni in laboratorio e dello «spreco» di essi conseguente alla fecondazione in vitro. Da alcune parti, infatti, si afferma che la fecondazione in vitro deve essere vietata proprio perché tale «spreco» di embrioni co stituisce una palese violazione del «diritto alla vita» dell ’ embrione stesso. Per ragioni di spazio non possiamo approfondire qui la questione del «diritto alla vita », e siamo costretti a rinviare il lettore interessato ad altro lavoro dedicato a tale tema specifico 47 . In questa sede ci limitiamo ad osservare che secondo la nostra impostazione, anche in questo caso (almeno nelle prime fasi della vita embrionale) il problema «vero» non riguarda tanto il «di ritto alla vita» quanto, ancora una volta, il tipo di rispetto dovuto 257

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