Transizione 1989

9. Consideriamo in questa sede solo l ’ aspetto dell ’ etica che concerne le «azioni». Con questo siamo ben consapevoli del fatto che l ’ etica riguarda anche le «inten zioni», e quindi la formazione del carattere, e che secondo alcuni questo è l ’ aspetto preminente e distintivo dell ’ etica stessa. Tuttavia in questa sede prescindiamo da tale ulteriore problema e limitiamo la nostra attenzione all ’ aspetto relativo all ’ azione, che comunque resta fondamentale all ’ etica stessa. 10. Per un ’ analisi di questa posizione che peraltro è sottesa anche al celebre Rap porto Warnock, cfr. M. Mori, La fecondazione artificiale: questioni morali nel l ’ esperienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1988, capitolo 4. 11. Una ragione per cui a nostro giudizio la compatibilità delle varie intuizioni è una delle condizioni necessarie della moralità dipende dal fatto che i conflitti insanabili sono fonte di enormi dolori e nei casi più gravi addirittura di disso ciazione della personalità. 12. Se così non fosse dovremmo essere disposti ad abbracciare codici morali diversi dal nostro senza eccessive difficoltà, cosa che invece non capita. Anzi, di fatto rile viamo che il cambiamento del codice morale è uno dei cambiamenti più profondi che possano accadere ad una persona, e questo fatto sarebbe inesplicabile se non presupponessimo la pretesa di «superiorità» del nostro codice, cioè se ammettessimo la equivalenza di tutti i codici. 13. In effetti, la definizione data è compatibile tanto con teorie «soggettivistiche» dell ’ etica, per le quali la pretesa di «superiorità» in esame a ben vedere è una falsa illusione, quanto con teorie «obiettiviste» per le quali invece è possibile (almeno in via di principio) mostrare che alcune posizioni non sono giustificate, e quindi mostrare la loro insostenibilità. Abbiamo sostenuto una posizione in que- st ’ ultima prospettiva in M. Mori, Utilitarismo e morale razionale, Giuffrè, Milano, 1986. La presente disamina, comunque, è indipendente dalla posizione sostenuta in tale volume. 14. Né sembra possibile risolvere la questione normativa affidandosi ad una «mo rale minima» da tutti condivisa, cioè ad una sorta di «etica minima della coesi stenza». Infatti, proprio il problema della FA mostra che illusoria è la speranza di poter trovare tale «minimo comun denominatore» da tutti condiviso nella società. Ad esempio la chiesa cattolica si oppone con fermezza e decisione anche alla FA omologa, cioè con seme del marito, mostrando di rifiutare l ’ idea (ampiamente dif fusa nella società occidentale) che la sfera della sessualità (soprattutto familiare) sia una sfera del tutto «privata» e quindi sottratta ad ogni sorta di interferenza. Per una analisi della posizione della chiesa in proposito, cfr. M. Mori, “ Questione biologica ” e morale cattolica. Una disamina filosofica della ” Istruzione Ratzinger ” , «Transizione», 1987, n. 9. pp. 47-87. 15. Tribunale di Roma, Sentenza 30 aprile 1936, «Giurisprudenza italiana», 1957, I, 2, col. 227. 16. L ’ espressione si trova nella già citata relazione della Commissione Santosuosso intitolata «Proposte di disciplina della nuova genetica umana», col. 45. 17. S. Lener, Una nuova insidia contro la famiglia e il matrimonio, «La Civiltà cattolica», 1959, I, p. 137. 18. S. Lener, Una nuova insidia, cit., p. 137. Il primo comma dell ’ art. 269 [pre vigente] cui fa riferimento Lener è il seguente: «La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei seguenti casi: 1. quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento». 19. S. Lener, Per un divieto generale della inseminazione artificiale umana, «La Civiltà cattolica», 1959, IV, p. 37. 20. S. Lener, Una nuova insidia, cit., p. 138. 21. A. Trabucchi, Inseminazione artificiale (Diritto civile), in «Novissimo digesto italiano». Torino, 1962, p. 734. 22. A. Trabucchi, Fecondazione artificiale e legittimità dei figli, «Giurisprudenza

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