Transizione 1989
italiana», 1957, I, 2, col. 224. 23. Il primo comma dell ’ art. 235 [pre-vigente] cui fa riferimento Trabucchi è il seguente: «Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti: se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto». 24. Infatti nella già citata relazione, la Commissione Santosuosso si limita ad osservare che oltre ai principi generali relativi ai metodi di procreazione, quando si tratta di affrontare il problema della fecondazione artificiale eterologa si deve considerare che «l ’ utilizzazione di gameti estranei ai coniugi ha carattere eccezio nale e residuale rispetto alla derivazione biologica dei figli attraverso un atto di amore della stessa coppia o al tentativo di adozione. A quest ’ ultimo proposito, va ribadito ancora, non solo che il diritto dei “ già nati ” ad avere dei genitori va privilegiato rispetto all ’ aspirazione dei coniugi ad avere figli con procedimenti artificiali, ma che l ’ ordine biologico naturale non può essere turbato oltre un certo limite e fuori di ben precise finalità superiori» (col. 42). Per una disamina critica della proposta avanzata dalla Commissione Santosuosso, cfr. M. Mori, La feconda zione artificiale, cit., capitolo 5. 25. Abbiamo esaminato questo punto in M. Mori, La fecondazione artificiale, cit., capitolo 2. Possiamo qui osservare che nel dibattito sul principio della coincidenza non si è considerato a sufficienza il fatto che la legislazione pre-vigente non prevedeva il riconoscimento obbligatorio del figlio da parte della donna, anche se in questo caso non esisteva il problema dei dubbi relativi alla presenza del fattore biologico. Né va dimenticato che le proposte dell ’ onorevole Bianca Bianchi tese a rendere obbligatorio tale riconoscimento (da parte della donna) sono state abbandonate, dopo aver suscitato un vivace e approfondito dibattito. Il fatto che la proposta dell ’ onorevole Bianchi non sia stata accolta costituisce un ’ ulteriore conferma che la legislazione italiana non accoglie il principio della coincidenza. Per il dibattito sulla proposta Bianchi, è interessante vedere almeno il fascicolo speciale della «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» del 1952 dedicato appunto a tale problema. 26. M. Comporti, Ingegneria genetica e diritto: profili costituzionalistici e civilistici, in AAVV Manipolazioni genetiche e diritto, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 172-173. 27. In proposito si deve presentare attenzione e ricordare che secondo la tesi (di Comporti) in esame il principio della coincidenza vale perché la riforma ha intro dotto l ’ art. 269, e non, viceversa, che la riforma ha introdotto l ’ art. 269 perché vale il principio della coincidenza. Questo secondo ragionamento, infatti, com mette una petitio principii, perché il principio della coincidenza è la tesi da dimo strare alla conclusione del ragionamento e non la premessa da presuppore al ragio namento stesso. 28. Lener, S., Il nuovo diritto di famiglia, «La Civiltà Cattolica», 1974, IV, pp. 456-457. 29. M. Bessone, G. Alpa, A. D ’ Angelo, G. Ferrando, La famiglia nel nuovo diritto, 3a edizione, Zanichelli, Bologna, 1986, p. 20. 30. L. Mengoni, La famiglia nell ’ ordinamento giuridico italiano, in AAVV., La coscienza contemporanea tra «pubblico» e «privato»', la famiglia crocevia della ten sione, Vita e Pensiero, Milano, 1979, p. 272. Mengoni inoltre ricorda che la ten denza nella nuova direzione ha cominciato a farsi sentire nel 1968 con la depena lizzazione dell ’ adulterio, e che essa è giunta a maturazione nel 1970 con la legge «introduttiva dell ’ istituto del divorzio, impostato non sul concetto di divorzio-san zione della colpa commessa da uno dei coniugi, ma sul concetto di divorzio-rimedio a una situazione oggettiva di cessazione irreversibile della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Così impostato il nuovo istituto risponde all ’ idea moderna del matrimonio non tanto sentito come comunità, quanto utilizzato come associa zione al servizio della felicità individuale. Quando si accerta che non è più in 261
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