Transizione 1989

a quello che sta accadendo in questo momento, c ’ è, per esempio, una diffusa accusa di scientismo: i legislatori non farebbero altro che essere, in larga misura, i traduttori delle esigenze del mondo della scienza. Ma la prima consistente legge in materia, quella svedese, smentisce assolutamente questo punto di vista. È una legge fortemente restrittiva, che limita la possibilità del ricorso a queste tecnologie, riservandole soltanto alle coppie stabili, o legali o di fatto, con effetti che considererò più avanti. Altra accusa, piuttosto interna al mondo dei giuristi, è quella delle dimissioni di fronte a una realtà così scottante, con trasferi mento del compito regolativo e di controllo sociale ad altri sistemi. I giuristi si tirerebbero fuori dalla mischia, e chiederebbero ad altri scienziati sociali, o ai moralisti o ai religiosi, di dettare le regole in questo settore. A me pare che la realtà dimostri esattamente il contrario. Sono gli altri sistemi di controllo sociale che si scoprono deboli di fronte alle nuove situazioni proprio perché rispetto a queste i valori condivisi, i criteri accettati dalla generalità si rivelano de boli, o del tutto inesistenti: ed allora si fa appello al diritto come chiedendogli una sorta di supplenza. Di fronte alla difficoltà di trovare valori etici condivisi si invoca il diritto, con una richiesta di tipo autoritario. Al diritto si chiede di calare in una realtà nella quale la dialettica è ancora completamente aperta e di imporre ciò che nella considerazione sociale non è comunemente accettato, o addirittura si ritiene estraneo al bisogno di regolazione giuridica. Si usa dire che la società è complessa, che c ’ è una pluralità di valori di riferimento, si accenna sempre al pluralismo. Secondo alcuni il pluralismo è addirittura il valore fondativo delle nostre comunità, sì che la critica rivolta ad altri sistemi sociali e politici non è tanto quella di non aver acquisito le procedure tradizionali della democrazia, quanto piuttosto di non accettare il valore del pluralismo. Ma se questo valore ha un così forte significato fon dante, nel nostro caso almeno il problema del diritto non può essere posto nei termini in cui gli stessi giuristi erano abituati a fare, operando ad esempio in società nelle quali valeva un ’ etica ampiamente fondata su valori attinti alla religione ed alla tradi zione cattolica: un riferimento, questo, al quale oggi non può certo essere attribuita la portata e la capacità d ’ essere punto di riferimento comune e indiscusso. Credo che oggi dobbiamo considerare l ’ esperienza dei giuristi 266

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