Transizione 1989

degli Stati Uniti, abituati a fare i conti con una società multicul turale, multietnica, multirazziale, dove il diritto non è soltanto, o non è per nulla, lo strumento per imporre autoritativamente un punto di vista etico che, se pur quantitativamente maggioritario, provocherebbe nell ’ organizzazione sociale più conflitti e problemi di quanti riuscirebbe a risolvere. È il caso della legge svedese che, imponendo la conoscibilità del nome del donatore del seme e li mitando alle sole coppie stabili il ricorso alle tecniche di fecon dazione, ha fatto nascere un «turismo procreativo» delle donne svedesi che vanno a farsi inseminare in Danimarca o in Inghilterra. Dunque, non solo il problema non è stato risolto all ’ interno della comunità svedese, ma si sono avute due conseguenze: un effetto immediato di delegittimazione dello strumento legislativo e un effetto di cui si misurerà in futuro la portata, per i problemi che potranno essere determinati da questo aggiramento della legisla zione. Il problema, in queste situazioni, è quello di avere regole che consentano anche la convivenza tra valori diversi, con un muta mento non trascurabile del ruolo del diritto che impone grande cautela anche quando si ritiene di dover intervenire legislativa mente. E la tendenza è quella di non pregiudicare non tanto e non solo la ricerca scientifica (che è problema importante, ma non decisivo), quanto piuttosto il confronto all ’ interno della società, che intorno a questi temi cerca di ricostituire valori condivisi. Non si può scegliere frettolosamente tra visione individualistica o solidaristica, personalistica o di consumo, con decisioni sommarie e sbrigative liquidazioni dei punti di vista di minoranza. La linea preferibile è quella di una «memoria attiva», senza la pretesa di disciplinare tutto, di dar corpo normativo ad ipotesi ancora neppure verificate, ma cominciando a discernere nel con creto quelli che sono problemi che richiedono necessariamente un intervento legislativo. E bisogna riflettere anche sui caratteri che deve avere questa legislazione. Deve essere una legislazione elastica, perché qui fac ciamo i conti con una dinamica tecnologica molto rapida: l ’ espe rienza di altri settori ci dice che, se la disciplina giuridica non ha questa vocazione all ’ elasticità, all ’ adattabilità, è travolta dai fatti e determina frizioni molto forti tra la realtà mutata e il diritto rigido. Deve essere leggera, cioè deve disciplinare soltanto i casi che pongono problemi davvero insuperabili altrimenti deve essere 267

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