Transizione 1989
aperta, nel senso che deve consentire la prosecuzione del confronto tra punti di vista diversi, là dove questo è necessario. C ’ è però un ’ altra questione da considerare. Davvero il diritto si trova così sprovveduto e nudo di fronte a questa nuova realtà, e propone soltanto il corpo come intangibile, la filiazione tutta an corata a dati biologici? Questa è una semplificazione che non fa giustizia a una cultura giuridica che ha sempre riflettuto su questi problemi. Certo, negli ultimi tempi c ’ è stato un incrocio singolare. Man mano che gli scienziati mettevano a punto tecniche di accertamento della paternità e della maternità più rigorose, il diritto faceva cadere alcuni suoi vincoli o presunzioni o finzioni, e si apriva alla verità biologica. Venivano eliminati una serie di divieti di ricerca della paternità o divieti relativi all ’ uso di deter minate tecniche nella ricerca della paternità. Da una parte, il diritto si è così aperto alla verità biologica; ma, dall ’ altra, ha riflettuto sui dati sociali ed ha dato spazio sempre più largo alla maternità ed alla paternità «responsabili», ai legami affettivi e non solo a quelli di sangue, alla «costruzione» e non solo alla registra zione del rapporto tra genitori e figli. Cadeva l ’ esclusività del dato biologico. E questo non rifletteva soltanto il punto di vista egoistico di genitori, che soprattutto nella riproduzione artificiale, utilizzano il figlio «nel gioco della famiglia felice», come ha detto Mary Warnock. Se vogliamo seriamente considerare l ’ interesse del figlio, dobbia mo considerare un problema che il diritto si è sempre posto, quello dell ’ identificazione delle figure di riferimento, considerando rischiosa una loro impropria moltiplicazione. Esistono limiti alla ricerca della paternità che conservano senso pur in presenza degli strumenti più sofisticati messi a disposizione dalle discipline biolo giche, come il divieto di ricerca della paternità in contrasto con lo stato acquisito di figlio legittimo, che risolve un problema di certezze per il figlio. Questo è un punto estremamente importante, che ritroviamo nella disciplina del diritto di famiglia del ’ 75, che ha allargato in maniera rilevantissima le possibilità di riconosci mento dei figli nati fuori dal matrimonio, superando quindi il tabù del figlio adulterino, ma ha pure introdotto una norma estrema- mente significativa: qualora abbia effettuato il riconoscimento uno solo dei genitori, il riconoscimento tardivo da parte dell ’ altro genitore biologico può essere bloccato dal dissenso del primo che ha riconosciuto.
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