Transizione 1989

l ’ affermazione della donna al suo diritto alla non riproduzione, e quindi il diritto alla procreazione libera e responsabile. Questo è il campo culturale che abbiamo dietro le spalle. Certo, in passato avevamo delle discipline del corpo molto leggere, ben al di là della materia della riproduzione: ma non per scelta del legislatore, bensì perché la realtà offriva al giurista una gamma molto limitata di utilizzazioni del corpo. La disciplina era leggera non per scelta, ma per necessità. Eccezion fatta per un caso, per quello che riguardava la donna. Qui la disciplina era feroce: inter detti sul terreno dell ’ adulterio, che non avevano corrispettivo sul terreno della parte maschile; rilevanza del «difetto di verginità», come lo chiamava pudicamente la Cassazione, e quindi un diritto del marito sul corpo della moglie, che giuristi molto raffinati costruivano usando le categorie delle servitù, tratte dalla parte più materiale della disciplina giuridica. Non è vero che nella tradizione giuridica dell ’ Occidente il corpo sia stato sempre considerato come qualcosa di diverso da un og getto di proprietà; per il corpo femminile, questo sicuramente non vale, come ha mostrato in un piccolo e bellissimo libro Filippo Vassalli, ripercorrendo una lunga tradizione che ha visto la donna come oggetto di uno «jus in corpus». Non grande rispetto per il corpo della donna, dunque, e neppure per il suo intelletto: fino alla riforma del ’ 75 i giudici italiani ritenevano che il marito avesse il possesso della mente della donna (poteva aprire la corri spondenza) e il possesso della sua intelligenza (poteva vietarle l ’ esercizio di una professione ritenuta incompatibile con il suo compito familiare). Oggi questo è stato rimosso. Ma lo ricordo per dire che non abbiamo dietro alle spalle una tradizione giuridica straordinariamente rispettosa del corpo e della persona. Abbiamo ancora oggi, nel Codice Civile, un art. 5 che ci dice che tra il corpo inviolabile, indisponibile, e il corpo come oggetto di possibile negoziazione c ’ è una zona grigia, perché quell ’ articolo parla degli atti di disposizione del proprio corpo e dice che questi atti sono legittimi, a meno che non ne pregiudichino l ’ integrità. Questa discussione, nel nostro sistema è cominciata almeno nel 1930, quando un giovane studente napoletano, cedette uno dei suoi testicoli a un vecchio e ricco signore, che così riteneva eviden temente di mantenere integra la sua virilità. E si discusse molto se, in quel caso, la cessione di una parte del proprio corpo fosse legit tima o no, se comportasse una lesione inammissibile della integrità

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