Transizione 1989

fisica. Né, d ’ altra parte, il problema degli atti di disposizione del proprio corpo è riducibile all ’ alternativa tra commercializzazione e non commercializzazione perché nel nostro e in altri sistemi vi sono atti di disposizione che ammettono un compenso ed altri che sono permessi solo se sono legati a relazioni affettive o ad una generale solidarietà tra persone, e che sono esclusi da ogni forma di commercializzazione. Naturalmente, questo insieme di problemi viene dilatato e complicato dal diffondersi delle nuove tecnologie che variamente riguardano il corpo. Ed è proprio il congiungersi di dati tecnologici e dati culturali che provoca oggi una esplosione dei diritti riguardanti il corpo, con una vicenda non limitata a questo settore, perché la «ipertrofia» o «inflazione» dei diritti soggettivi è sicuramente un carattere di questa fase culturale. Si parla di diritto di procreare, diritto al figlio, diritto a un patrimonio genetico non manipolato, diritto all ’ unicità, diritto alla malattia (soprattutto come diritto alla non discriminazione; oggi il caso dell ’ AIDS, ad esempio, è molto eloquente per ciò che ri guarda l ’ accesso o il mantenimento del posto di lavoro, stipulazione di contratti di assicurazione). E ancora: diritto alla famiglia e a due genitori, diritto alla differenza, diritto di morire, diritto di morire con dignità, diritto di sapere e di non sapere. Il figlio deve conoscere la propria origine genetica? Ma si devono pure cono scere quei dati genetici che annunciano il futuro insorgere di una sindrome che determinerà una morte precoce? Vi è, poi, l ’ accento posto in maniera sempre più netta sugli aspetti «relazionali» della privacy: alcuni dati relativi alla salute debbono essere comunicati al coniuge, al partner? So bene che non tutte queste formule pos sono essere trasportate immediatamente sul terreno dei diritti soggettivi. Ma tutto questo ci dice che oggi si sono moltiplicati i problemi di tutela e, insieme, si è allargato il campo delle scelte individuali. Il problema del giurista non è la contestazione di questo dato, ma quello di muoversi all ’ interno di questo quadro per vedere quali sono le scelte legittimamente esercitagli, secondo parametri la cui costruzione non può essere tutta attinta dal passato. Ho seguito con particolare attenzione la vicenda delle tecnologie infor matiche e telematiche ed ho visto come un momento forte di disciplina si sia avuto solo quando sono state prodotte categorie adeguate alla realtà nuova', non quando si cercava di imbrigliarla 271

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